Sentenza n. 1142/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento della nota del 27 marzo 2025, con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato alla relazione ispettiva dello SPRESAL relativa alle condizioni di sicurezza ambientale in alcune unità operative ospedaliere
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzazioni sindacali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l’ostensione della relazione ispettiva redatta dallo SPRESAL dell’ASP di Messina a seguito di un’indagine sulle condizioni di sicurezza ambientale nelle unità operative di dermatologia, reumatologia ed endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo. L’Azienda Ospedaliera ha respinto l’istanza aderendo all’opposizione dello SPRESAL, secondo cui la documentazione rientrava nei limiti di cui all’art. 5-bis, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. n. 33/2013, concernenti rispettivamente la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento e il regolare svolgimento delle attività ispettive. Le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto di accesso, deducendo l’illegittimità del diniego per l’assenza di una valutazione autonoma dell’amministrazione detentrice, per il mancato bilanciamento tra l’interesse alla disclosure e gli interessi pubblici tutelati dall’art. 5-bis e per la genericità della motivazione, non essendo stato indicato quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dall’ostensione né il nesso causale tra accesso e pregiudizio. Anche dopo l’ordinanza istruttoria del TAR, l’ASP si è limitata a ribadire in via generale l’inaccessibilità degli atti ispettivi e il dovere di segreto degli ispettori, senza specificare il rischio concreto derivante dalla divulgazione né valutare l’eventuale ostensione parziale mediante oscuramento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera, affermando che l’istanza può essere presentata all’amministrazione che detiene il documento. Nel merito, ha accolto il ricorso. Il diniego non poteva fondarsi sulla mera opposizione del controinteressato, poiché questi non è arbitro della richiesta e l’amministrazione destinataria deve valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza. Le eccezioni di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sono eccezioni relative e impongono un bilanciamento caso per caso tra l’interesse alla conoscenza e l’interesse pubblico o privato potenzialmente leso. Il diniego è legittimo soltanto se l’amministrazione dimostra un pregiudizio concreto, indicando l’interesse specificamente compromesso, il nesso causale diretto tra divulgazione e pregiudizio e l’elevata probabilità, non la mera possibilità, dell’evento lesivo. Nel caso concreto, il riferimento generico alle indagini e alle attività ispettive, nonché alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria degli ispettori, non era sufficiente. L’Azienda Ospedaliera non aveva svolto alcun autonomo bilanciamento e l’ASP, anche in sede istruttoria, non aveva indicato ragioni specifiche di pregiudizio né valutato l’oscuramento di eventuali dati pregiudizievoli. Il TAR ha quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad accedere alla relazione e a estrarne copia, ordinando all’Azienda Ospedaliera di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre previsto, in caso di mancata esibizione, la possibile nomina di un commissario ad acta e ha posto le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, a carico dell’Azienda Ospedaliera.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
La decisione non riporta integralmente il testo della disposizione.
Costituisce la base normativa dell’accesso civico generalizzato richiesto dalle organizzazioni sindacali.
art. 5-bis, comma 1, lettere f) e g), d.lgs. n. 33/2013
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
Prevede eccezioni relative all’accesso civico generalizzato, applicabili solo in presenza di un pregiudizio concreto e previa valutazione e bilanciamento caso per caso.
art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
Individua le eccezioni assolute all’accesso civico generalizzato, distinte dalle eccezioni relative dei commi 1 e 2.
art. 24, comma 1, l. n. 241/1990
La decisione richiama la disposizione senza riportarne il testo.
È richiamato dall’art. 5-bis, comma 3, tra i casi di divieto o limitazione dell’accesso previsti dalla legge.
art. 64 d.P.R. n. 303/1956
Gli ispettori devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio.
Il richiamo al dovere di segreto degli ispettori non giustifica automaticamente il diniego di accesso civico generalizzato in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio ai sensi dell’art. 5-bis.
d.lgs. n. 81/2008
La decisione richiama le condizioni di sicurezza ambientali di cui al decreto legislativo.
Individua l’ambito sostanziale dell’indagine ispettiva e l’interesse qualificato delle organizzazioni sindacali alla conoscenza della relazione.
Massime di principio
- Nell’accesso civico generalizzato, il controinteressato non dispone di un potere di veto: l’amministrazione destinataria dell’istanza deve valutare autonomamente la fondatezza della richiesta anche in presenza dell’opposizione del controinteressato.
- Le eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 non operano automaticamente per il solo fatto che il documento attenga a indagini o attività ispettive; l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto e attuale tra l’interesse alla disclosure e l’interesse pubblico o privato da tutelare.
- Il diniego di accesso civico generalizzato fondato sul pregiudizio alle attività ispettive o alla conduzione di indagini deve indicare specificamente l’interesse compromesso, dimostrare il nesso causale diretto tra l’ostensione e il pregiudizio e comprovare che quest’ultimo sia altamente probabile, non meramente possibile o astrattamente ipotizzato.
- Il riferimento generico alla natura ispettiva della documentazione, alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del personale o all’esistenza di un obbligo di segreto non è sufficiente a motivare il diniego di accesso civico generalizzato, se non vengono illustrate le ragioni concrete per cui la divulgazione comprometterebbe gli interessi tutelati.
- L’amministrazione che detiene il documento è legittimata passivamente nel giudizio sull’accesso e deve valutare, ove possibile, anche l’ostensione parziale mediante oscuramento delle informazioni concretamente pregiudizievoli.
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