Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone del 21 dicembre 2025, con il quale è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569380 – P-FR/L/Q/2025/102779, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta da parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone aveva archiviato l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, ritenendo non trasmesso tempestivamente il contratto di soggiorno firmato digitalmente, nonché il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la violazione dell’art. 3 della medesima legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. In particolare, ha sostenuto di essere entrato in Italia il 3 dicembre 2025, di avere sottoscritto il contratto di soggiorno il 15 dicembre 2025 e che la mancata trasmissione tramite il portale ministeriale fosse dipesa da un malfunzionamento tecnico non imputabile al lavoratore. La documentazione prodotta ha dimostrato che il datore di lavoro aveva validamente sottoscritto elettronicamente il contratto il 15 dicembre 2025 alle ore 11:59, dunque entro il termine di quindici giorni dall’ingresso previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 146/2025, convertito dalla l. n. 179/2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha ritenuto illegittima l’archiviazione perché il contratto di soggiorno risultava tempestivamente formato entro il termine di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore, mentre la mancata trasmissione telematica era riconducibile, secondo la prospettazione avvalorata dalla documentazione, a un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore. Il giudice ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva previamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; tale comunicazione avrebbe verosimilmente consentito di chiarire la tempestiva sottoscrizione del contratto e di assumere una diversa decisione. Il TAR ha affermato che la modifica normativa introdotta dal d.l. n. 146/2025, convertito dalla l. n. 179/2025, ha natura di norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente applicazione del termine di quindici giorni e non di otto. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, da versare direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. È stata inoltre liquidata al difensore la somma di euro 1.000,00 oltre accessori per l’attività di patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Il contratto di soggiorno deve essere formato e trasmesso secondo le modalità previste dalla disciplina vigente; nel testo applicabile al procedimento, il termine rilevante dall’ingresso del lavoratore è di quindici giorni.

  • d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, convertito nella l. 1° dicembre 2025 n. 179

    La modifica del termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998 costituisce norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, in applicazione del principio tempus regit actum.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza rende illegittima l’archiviazione quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire all’interessato di dimostrare la tempestiva formazione del contratto e incidere sull’esito del procedimento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il provvedimento amministrativo deve fondarsi su una corretta ricostruzione dei fatti e dei presupposti giuridici rilevanti.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico dell’amministrazione soccombente devono essere versate direttamente a favore dello Stato, nella specie al bilancio della Giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • La modifica legislativa di una disciplina procedimentale di diritto pubblico relativa ai termini per la formazione o trasmissione del contratto di soggiorno si applica immediatamente ai procedimenti ancora pendenti, secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria.
  • Ai fini del nulla osta al lavoro subordinato, la tempestiva formazione del contratto di soggiorno entro il termine legislativo non può essere disconosciuta per la mancata trasmissione telematica quando quest’ultima sia dipesa da un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore e tale circostanza sia adeguatamente documentata.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 assume rilievo invalidante quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire all’interessato di rappresentare fatti decisivi e condurre a un esito diverso del procedimento.
  • L’amministrazione deve fondare l’archiviazione di un’istanza di nulla osta su una corretta ricostruzione sia del termine normativo applicabile sia della tempestività della sottoscrizione del contratto di soggiorno; l’erronea applicazione di un termine non più vigente integra illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.