Sentenza del 13/10/2022 n. 4455 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente/ricorrente - Proposizione opposizione - Ente resistente - Reiterata contumacia - Principio non contestazione - Esclusione formazione - Rileva - Comportamento processuale - Probatoriamente apprezzabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente aveva proposto opposizione contro atti tributari; l'ente resistente è risultato reiteratamente contumace sia in primo che in secondo grado. La questione centrale era se la reiterata contumacia potesse determinare la formazione del principio di non contestazione a favore del ricorrente, cioè far ritenere automaticamente provati i fatti allegati dal contribuente
La decisione
la Corte ha ritenuto che la reiterata contumacia processuale dell'ente resistente non determina la formazione automatica del principio di non contestazione a favore del contribuente. Ne consegue che l'assenza dell'ente costituisce un comportamento processuale valutabile dal giudice tributario ai fini probatori, ma non produce di per sé una presunzione legale di prova dei fatti dedotti dal ricorrente; il giudice deve comunque procedere ad un apprezzamento probatorio secondo le regole vigenti
Norme richiamate
c.p.c. art. 116, comma 2
l'art.116/2 non autorizza una formazione automatica del principio di non contestazione a seguito della mera contumacia; il giudice può considerare non contestati i fatti rilevanti, ma resta comunque chiamato a valutare il valore probatorio complessivo e il comportamento processuale dell'assenza
Cass. 30908/2021
la giurisprudenza della Cassazione viene richiamata nella stessa direzione, affermando che la contumacia ripetuta non produce di per sé effetti preclusivi automatici in capo all'amministrazione resistente e che il giudice deve compiere una valutazione probatoria indipendente
Massime di principio
- La contumacia dell'ente resistente, anche se reiterata, non conferisce al ricorrente una vittoria automatica: il giudice deve comunque valutare le prove e la fondatezza delle allegazioni.
- Il comportamento processuale di mancata presenza dell'ente è un elemento valutabile in sede probatoria ma non può sostituire l'onere di provare i fatti rilevanti da parte del ricorrente.
- Il contribuente non deve fare affidamento esclusivo sulla contumacia avversaria: è consigliabile allegare e documentare adeguatamente i fatti e le prove fin dal primo grado.
- In presenza di contumacia dell'amministrazione, il giudice può tenere conto di ciò ma resta vincolato al giudizio di rilevanza e congruità delle prove (non opera una presunzione automatica di verità).
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, il ricorrente dovrebbe chiedere comunque l'ammissione e valutazione delle prove, indicare chiaramente i fatti controversi e richiedere, se necessario, misure istruttorie.
- La strategia processuale non deve limitarsi a sottolineare l'assenza dell'avversario: occorre costruire un quadro probatorio solido che renda superflua la questione della contumacia.
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