Cassazione Penale, Sentenza n. 26308/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la convalida della perquisizione e il sequestro probatorio del denaro (e altri beni) rinvenuti il 24/01/2024. Dalla perquisizione emerse hashish (gr.180) in parti comuni di un complesso condominiale, materiale per il confezionamento e foglietti contabili, nonché €33.705,20 suddivisi in undici mazzetti sottovuoto con annotazioni riconducibili allo spaccio. La ricorrente contestava l'assimilazione della somma a provento del reato, rilevando che lo stupefacente era stato rinvenuto fuori dalla sua abitazione, che è incensurata insieme al marito, e deduceva vizi di motivazione per mancata valutazione della documentazione reddituale prodotta (sostenendo la legittimità della disponibilità della somma). La difesa ha invocato, tra l'altro, violazione dell'art. 321 c.p.p. e criticato la motivazione del Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a vizi di legge o a carenze motivazionali radicali; non possono essere dedotte in Cassazione censure meramente critiche sulla valutazione del materiale probatorio o sull'illogicità manifesta della motivazione che sono rimediabili con il diverso motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame: sussisteva il fumus commissi delicti e il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di spaccio (elementi indiziari combinati: ritrovamento di stupefacente in aree comuni vicine, foglietti contabili, confezionamento del denaro in mazzetti sottovuoto con etichette, sproporzione rispetto ai redditi dichiarati). Era altresì giustificato il periculum in mora per il rischio di dispersione/occultamento e reinvestimento del denaro. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del sequestro; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che regola il riesame delle misure cautelari (competenza del Tribunale del riesame); qui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato investito ai sensi di tale articolo.
art. 240 bis cod. pen.
Norma sulla confisca per sproporzione patrimoniale; citata per valutare la riconducibilità del denaro a proventi illeciti rispetto alla situazione patrimoniale del nucleo familiare.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione del testo unico stupefacenti relativa alla confisca e misure patrimoniali connesse ai reati di droga; utilizzata per sostenere la natura illecita della somma.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa (contestazione procedurale/motivazionale); tuttavia la Corte ha ritenuto le censure difensive inammissibili in Cassazione come meri vizî di valutazione del merito.
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestri: ammesso solo per violazione di legge (no sindacato pieno sul merito o su vizi motivazionali non radicali).
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il mezzo di impugnazione per motivi relativi alla motivazione (mancanza o manifesta illogicità). La Corte ha ricordato che le censure meramente motivazionali devono essere svolte con il motivo di cui a questa norma, non con il ricorso ex art. 325.
art. 111 Cost.
Richiamata per delineare l'ambito del sindacato giurisdizionale e delle impugnazioni, in particolare i limiti del ricorso per cassazione rispetto alle questioni di fatto e di motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio o preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge; censure di merito o vizi motivazionali non radicali sono inammissibili e vanno dedotte con i rimedi procedurali corretti (es. art. 606 c.p.p., lett. e).
- Per qualificare il denaro come provento del reato e mantenere il sequestro, il giudice può fondarsi su un insieme di elementi indiziari concreti e concatenati: ritrovamento di stupefacente nelle immediate vicinanze, materiale per il confezionamento, annotazioni contabili riconducibili allo spaccio, modalità di custodia del denaro (es. mazzetti sottovuoto, etichette), e sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
- Il periculum in mora per il sequestro di denaro può essere desunto dalla facilità con cui il contante può essere occultato, movimentato o reinvestito, giustificando il mantenimento della misura cautelare reale.
- La difesa, per contrastare efficacemente un sequestro in sede di legittimità, deve prospettare profili di illegittimità di carattere normativo o far valere la mancanza assoluta di motivazione; la semplice riconsiderazione degli elementi di fatto o una diversa interpretazione delle risultanze investigative difficilmente basteranno in Cassazione.
- Nei procedimenti cautelari reali, una motivazione articolata e coerente del Tribunale del riesame che ricostruisca il nesso di pertinenzialità e il pericolo di dispersione rende improbabile l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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