Cassazione Penale, Sentenza n. 27808/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio contestando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: il decreto di sequestro del Pubblico Ministero non indicava alcuna relazione di pertinenzialità tra i beni sequestrati (somma di denaro, telefoni, zaino) e un reato presupposto; si contestava che il mero possesso di 13.300 euro, anche se raggruppati in mazzette, e l'assenza di ulteriori riscontri investigativi non possono giustificare la contestazione per ricettazione o riciclaggio e il conseguente sequestro probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha seguito l'orientamento secondo cui, per disporre il sequestro probatorio relativo a reati come ricettazione/riciclaggio, è necessario almeno individuare la tipologia del reato presupposto; il decreto del PM era carente e apodittico, non indicava la possibile provenienza delittuosa né le finalità probatorie del sequestro. Il Tribunale del riesame non poteva sopperire a tale carenza colmando di propria iniziativa le motivazioni. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del tribunale che il decreto di convalida del 20/12/2023 e ha disposto la restituzione della somma di euro 13.300, dello zaino e dei telefoni indicati, eccezion fatta per le mazzette di banconote fotocopiate riferite alla fattispecie di cui all'art. 453 c.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura è fondata su carenza di motivazione; l'art. 606 è richiamato quale parametro per valutare la corretta esposizione del motivo di ricorso e la relativa valutazione della dedotta violazione di legge.
artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.
Rilevanti per la disciplina dei reati contro il patrimonio e delle fattispecie che giustificano sequestri di denaro; la Corte richiede che, per configurare il fumus di tali reati ai fini del sequestro probatorio, sia almeno individuata la tipologia del reato presupposto.
art. 453 cod. pen.
Norma richiamata rispetto alle banconote fotocopiate: tali oggetti possono giustificare diversa trattenuta rispetto alla somma di denaro contante sequestrata, giustificando la conservazione separata.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina le modalità procedurali di trattazione scritta del ricorso.
art. 8, D.L. n. 198/2022
Ulteriore riferimento procedurale relativo alle modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, integrando la normativa emergenziale citata.
art. 626 cod. proc. pen. (riferimento a comunicazioni alla Procura generale)
Citato in connessione alla comunicazione del dispositivo al Procuratore generale per i provvedimenti di competenza; disciplina aspetti procedurali relativi alle comunicazioni tra uffici.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro probatorio su somme di denaro a titolo di reati come ricettazione o riciclaggio, non è sufficiente il mero rinvenimento di contante: il provvedimento deve almeno individuare la tipologia del reato presupposto e fornire elementi che colleghino il denaro a una possibile provenienza illecita.
- La motivazione del decreto di sequestro deve indicare le finalità probatorie specifiche perseguite; il giudice del riesame non può supplire con proprie ricostruzioni a carenze motivazionali del PM.
- Esistono orientamenti giurisprudenziali più permissivi (che ritengono sufficiente il possesso ingiustificato di somme rilevanti) ma la tendenza più recente richiede comunque l'indicazione del reato presupposto per evitare ablazioni generalizzate di denaro e abusi del sequestro probatorio.
- In situazioni analoghe, la difesa deve contestare la genericità della motivazione e richiedere la precisazione della tipologia del reato presupposto e delle finalità probatorie; se il PM non fornisce elementi, è possibile ottenere l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni.
- Oggetti distinti (es. banconote fotocopiate o materiale evidentemente collegato a un diverso reato) possono essere trattenuti anche se il contante va restituito, purché la motivazione specifichi le ragioni di retention per ciascun bene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →