Cassazione Penale, Sentenza n. 30274/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, affidata a un unico motivo, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP di Vibo Valentia che aveva applicato gli arresti domiciliari a Porretta per i reati di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e lesioni personali aggravate. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della carenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che la misura cautelare era stata revocata e che il ricorrente non aveva manifestato volontà di coltivare l'impugnazione né dedotto specificamente un interesse futuro (ad es. per il riconoscimento di riparazione per ingiusta detenzione). La decisione richiama la nozione utilitaristica dell'interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p.) e la giurisprudenza consolidata sulla carenza d'interesse sopraggiunta; non sono state disposte condanne alle spese o sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende in quanto l'inammissibilità non equivale a soccombenza.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte la applica quando l'interesse dell'impugnante a ottenere la decisione è venuto meno.
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
art. 568, comma 4, c.p.p.
Richiamato per definire la nozione di interesse a impugnare quale condizione soggettiva dell'impugnazione: interesse utilitaristico, attuale e sussistente al momento della proposizione e della decisione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento e per le conclusioni rese dal Procuratore Generale nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione, l'interesse del ricorrente a proseguire l'impugnazione può venire meno causando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare va valutato in termini utilitaristici: deve esistere un concreto vantaggio o la rimozione di un concreto svantaggio derivante dalla decisione impugnata e deve persistere sia alla proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione.
- Per conservare l'interesse ad impugnare nonostante la revoca della misura custodiale, il ricorrente deve dedurre in modo specifico e motivato un interesse attuale e concreto (ad es. finalità di ottenere una pronuncia utile per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione) e dimostrare il pregiudizio che la mancata pronuncia comporterebbe.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non costituisce soccombenza e, di norma, non comporta condanna alle spese del processo né sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione della carenza di interesse può fondarsi sia su mutamenti di fatto sia su mutamenti di diritto intervenuti dopo la proposizione del ricorso; l'onere di specifica allegazione spetta al ricorrente quando intende preservare l'interesse per finalità future.
- È utile, in caso di revoca della misura, valutare tempestivamente se vi siano ragioni concrete per proseguire (es. tutela risarcitoria futura) e, se sì, dedurle in modo dettagliato nell'atto di impugnazione.
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