Sentenza n. 1431/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un'attività commerciale
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico, adottata dal Comune dopo l'accertamento dell'occupazione di una superficie in parte coincidente con quella autorizzata ad altra attività commerciale. Aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 4 e 21 del regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico, per omessa verifica della sanabilità dell'occupazione e per asserita insussistenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse legittimanti la revoca; il difetto assoluto di motivazione e l'illogicità del provvedimento; il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso. Ha precisato che la dichiarazione avrebbe dovuto essere notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Tuttavia, il deposito da parte del Comune di una copia non sottoscritta della dichiarazione ha dimostrato la piena conoscenza della rinuncia, pur non integrando accettazione della compensazione delle spese. Poiché il Comune non si è opposto alla compensazione nel corso dell'udienza, le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
avrebbe dovuto essere notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza pubblica al Comune resistente
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto, la mancata osservanza non ha impedito la declaratoria di estinzione, poiché il Comune aveva acquisito piena conoscenza della rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento.
art. 30 c.p.a.
Indicato quale base della domanda risarcitoria proposta congiuntamente all'impugnazione, senza che il giudice ne abbia esaminato il merito a causa dell'estinzione del giudizio.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando il giudice accerta la piena conoscenza della rinuncia da parte della controparte, anche se la dichiarazione non è stata notificata nel termine previsto dall'art. 84 c.p.a.
- Il deposito in giudizio di una copia non sottoscritta della dichiarazione di rinuncia è idoneo a provare la conoscenza della rinuncia, ma non equivale, di per sé, ad accettazione della richiesta di compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controparte, pur non avendo formalmente accettato la compensazione, non vi si opponga nel corso dell'udienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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