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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.358/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.08.2023, notificata in data 03.10.2024;

Giustizia amministrativa202501210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 358/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva il 2 febbraio 2024 e notificata al Ministero il 3 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia ministeriale, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 27 aprile 2025; il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale del Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, poiché dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito la sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e l'importo spettante secondo il titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a. per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a. per la verifica della tempestività processuale nel giudizio trattato in camera di consiglio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato mediante inerzia; accertata la mancata esecuzione del titolo, il giudice ordina l'adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'inesecuzione dell'obbligo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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