Cassazione Penale, Sentenza n. 07042/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 606 lett. d) e e), 603 cod. proc. pen., per mancata valutazione dell'informazione probatoria richiesta e ammessa in primo grado e per omissione di motivazione sulla presunta revoca dei testimoni della difesa; si allegava incompletezza dell'istruttoria relativa ai testi della difesa (artt. 190 e 495 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa, con conseguente errore nella valutazione del ragionevole dubbio in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 712 cod. pen. (ricettazione di 17 lavatrici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto in Cassazione costituiva novità rispetto ai motivi di gravame in sede d'appello: in appello la difesa aveva chiesto la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. per integrazione probatoria, mentre in Cassazione si è lamentata la revoca immotivata dei testimoni e la mancata motivazione del provvedimento di revoca, censura non sollevata in appello. Per tale ragione la Corte ha ritenuto applicabile il divieto di contestazione nuova in Cassazione (artt. 606 comma 3 e 609 c.p.p.), ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d) e lett. e))
Uso delle lettere d) ed e) come riferimento ai motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto in Cassazione fosse nuovo rispetto all'impugnazione di secondo grado e quindi non consentito.
Riferimento alla rinnovazione istruttoria: la Corte d'appello aveva valutato l'istanza di integrazione (art. 603, comma 3) ritenendo insussistenti i presupposti per la rinnovazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione fosse diversa (revoca dei testi) e non era stata dedotta in appello.
Applicato per escludere l'esame di questioni nuove in Cassazione non sollevate nei precedenti gradi (divieto di novità nella catena devolutiva).
Citando la normativa sulla prova testimoniale, la difesa lamentava omissione nella valutazione dei testimoni ammessi; tuttavia la Corte ha ritenuto che la specifica eccezione relativa alla revoca non fosse stata tempestivamente dedotta.
Riferimento alla proposizione e ammissione delle liste di testimoni: la Corte ha osservato che la presunta lista richiamata in Cassazione non era stata oggetto della stessa censura in appello.
Richiamato per precisare che la nullità relativa (es. violazione del diritto di difesa) è rilevabile a istanza di parte e deve essere eccepita tempestivamente nelle fasi processuali successive.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende a titolo equitativo.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati proceduralmente in relazione al rito camerale (trattazione senza presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale).
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Menzi one nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sul rapporto fra prova raccolta e decisione; la Corte ha ritenuto che la specifica censura non fosse stata coltivata al grado d'appello.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre motivi 'nuovi' rispetto a quelli svolti nel grado precedente: ogni questione processuale deve essere tempestivamente dedotta e seguita nei gradi successivi per non essere dichiarata inammissibile.
- La differenza tra istanza di integrazione istruttoria (rinnovazione ex art. 603 c.p.p.) e censura per revoca immotivata dei testimoni è rilevante: se si vuol contestare una revoca o una mancata acquisizione delle prove, la censura deve essere formulata e mantenuta già in appello (o nel grado in cui è avvenuta la presunta violazione).
- Le nullità relative che incidono sul diritto di difesa sono rilevabili solo su istanza di parte e devono essere tempestivamente eccepite e coltivate; la loro mancata deduzione fa perdere la possibilità di farle valere successivamente.
- Per preservare efficacemente il diritto di difesa è consigliabile depositare atti processuali che documentino espressamente la richiesta e l'eventuale revoca dei testimoni, nonché impugnare la decisione che ne conclude la fase istruttoria, in modo da consentire il controllo della Corte d'appello e, successivamente, della Cassazione.
- Le conseguenze della mancata conservazione dei motivi includono l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e sanzioni economiche (spese processuali e, in casi di colpa, ammenda).
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