Sentenza n. 405/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento: - della Nota prot. n. GESWEB/P20241053530 del 20/12/2024, a firma del Direttore del GSE, con la quale è stata disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura competitiva finalizzata all’erogazione del “contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV01310, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 900,00 kW, nel Comune di Pastorano”; - della Nota del 18/12/2024, con la quale il GSE ha richiesto integrazioni alla domanda di ammissione; - del Chiarimento (FAQ) GSE KB0016926, pubblicato sul portale di procedura, laddove legittimante il provvedimento sub 1); - del Decreto Ministeriale n.436 del 22/12/2024 (di seguito “DM Agrivoltaico”), laddove interpretato nel senso attribuitole dall’ente resistente; - del Decreto dipartimentale n. 233 del 16/5/24 del MASE, rubricato “Approvazione regole operative del DM Agrivoltaico” (nel seguito “Regole Operative”), recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”; - del Decreto dipartimentale n. 251 del 31/5/24, rubricato “Approvazione aggiornamento regole operative e pubblicazione avvisi DM Agrivoltaico”, recante aggiornamento delle Regole Operative; - dell’Avviso pubblico del 31/5/2024, recante indizione della procedura di ammissione al finanziamento ed individuazione dei “criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri per l’assegnazione del contingente di potenza destinato al riconoscimento dei benefici previsti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all’art. 1 del DM Agrivoltaico”; - del Decreto dipartimentale n. 250 del 30/11/24, recante approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente, atto mai conosciuto; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura competitiva per l’ottenimento del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante destinati alla realizzazione di un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al resistente (stazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l’esclusione dalla procedura PNRR relativa allo sviluppo dell’agrivoltaico, nonché la richiesta di integrazioni, una FAQ del GSE, il decreto ministeriale, le regole operative, l’avviso pubblico e la graduatoria definitiva, deducendo i vizi di legittimità emergenti dagli atti impugnati. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo presentato una nuova istanza di ammissione al contributo dopo la riapertura dei termini della procedura da parte del GSE.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, ha ritenuto che la parte possa disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo conformarsi alla dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della decisione in forma semplificata o comunque della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte può disporre dell’azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando il ricorrente dichiara in modo espresso la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza decidere nel merito e senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere giustificata dalla presentazione di una nuova istanza amministrativa a seguito della riapertura dei termini della procedura, ove il ricorrente non intenda più ottenere la decisione sulla precedente impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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