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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22383/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da una struttura sanitaria privata accreditata, operante in regime SSN, per ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dall’azienda sanitaria a titolo di ripetizione di somme già corrisposte per prestazioni specialistiche ambulatoriali remunerate a tariffa piena anziché scontata. L’azienda sanitaria sosteneva che, per effetto del ripristino del D.A. n. 1977/2007, dovesse applicarsi retroattivamente lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006, con recupero delle differenze pagate. La Corte d’appello aveva respinto la domanda della struttura, ritenendo legittimo il recupero anche per anni successivi al 2009 e escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con la società di factoring cessionaria dei crediti. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: omessa pronuncia su alcuni motivi ed eccezioni; violazione dell’art. 1339 c.c. per l’inapplicabilità ai contratti già eseguiti; violazione delle norme sul litisconsorzio necessario per la mancata chiamata del factor; motivazione apparente della sentenza; violazione della disciplina sugli sconti tariffari e dei provvedimenti regionali, assumendo che lo sconto avesse efficacia limitata al triennio 2007-2009 e che non fosse legittima la ripetizione per gli anni successivi; infine violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché si conformi al principio secondo cui lo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006, operante anche in Sicilia, ha efficacia limitata al triennio 2007-2009. La Corte ha ritenuto che il D.A. n. 170/2013 non potesse giustificare il recupero di somme relative ad anni successivi al 2009, poiché si limitava a prendere atto della cessazione degli effetti sospensivi sul precedente decreto, senza estendere oltre il limite temporale previsto dalla disciplina nazionale. Conseguentemente, la causa è stata rinviata per nuovo esame in conformità a tale principio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale si era comunque pronunciata sulla questione devoluta; il vizio non sussiste per il solo mancato esame di argomentazioni o eccezioni di rito.

  • art. 1339 c.c.

    La norma è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non fosse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo che la investiva è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ragione della decisione.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    È stata esclusa la necessità di litisconsorzio con il cessionario/factor, poiché il rapporto di cessione factoring resta autonomo rispetto al rapporto sostanziale tra struttura sanitaria e azienda sanitaria.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamo al vizio di nullità per omessa pronuncia, ritenuto insussistente nei casi dedotti.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Le censure di violazione di legge sono state esaminate nei limiti della loro attitudine a colpire la ratio decidendi della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La deduzione di motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile perché non riferita a un’anomalia motivazionale riconducibile al "minimo costituzionale".

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato assorbito dall’accoglimento del quinto motivo.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    Lo sconto tariffario previsto dalla norma ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche per la Regione Sicilia.

  • D.M. 12 settembre 2006

    È richiamato come base delle tariffe massime e del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie.

  • D.A. n. 1977 del 28/09/2007

    Ha fissato le tariffe regionali per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con applicazione dello sconto previsto dalla legge finanziaria.

  • D.A. n. 336 del 27/02/2008

    Ha disposto la temporanea sospensione dell’efficacia del D.A. n. 1977/2007 nelle more del giudizio amministrativo, con previsione di reviviscenza delle tariffe pregresse e riserva di ripetizione.

  • D.A. n. 170/2013

    È stato considerato atto meramente ricognitivo del venir meno della sospensione cautelare, ma non idoneo a superare il limite temporale di efficacia dello sconto fissato dalla legge statale.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto di accreditamento intercorre tra Regione e struttura sanitaria.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato con riferimento agli accordi contrattuali annuali tra azienda sanitaria e struttura accreditata.

Massime di principio

  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate per conto del SSN, lo sconto tariffario previsto dalla legge statale collegato al piano di rientro ha efficacia temporalmente limitata e non può essere applicato oltre il triennio espressamente considerato dalla disciplina.
  • Il provvedimento amministrativo regionale che prenda atto della cessazione di una sospensione cautelare non può attribuire efficacia retroattiva o ultrattiva a un regime tariffario oltre il limite temporale stabilito dalla fonte primaria.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di appello abbia comunque deciso sulla questione devoluta; non basta la mancata confutazione puntuale di tutte le argomentazioni di parte o di eccezioni meramente processuali.
  • La motivazione apparente è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme; non è denunciabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o di approfondimento argomentativo.
  • Nel rapporto tra cedente e cessionario del credito, anche nell’ipotesi di factoring, non sussiste di regola litisconsorzio necessario nel giudizio promosso dal debitore o contro il debitore, salvo che la controversia investa un rapporto plurisoggettivo inscindibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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