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Ordinanza

Ordinanza n. 3596/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento con il quale la IV Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense “sessione 2025” istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ha provveduto alla non ammissione del ricorrente, in data 1.4.2026, a sostenere la prova orale; - del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione, successivamente acquisito all'esito di formale istanza di accesso agli atti, recante la votazione negativa all'elaborato redatto in data. 11.12.2025; - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente ad accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2025, per la professione di Avvocato.

Giustizia amministrativa202605942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense e voto negativo attribuito all'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, disposta dalla sottocommissione competente, nonché il verbale di correzione dell'elaborato scritto recante la valutazione negativa e gli atti connessi. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Le censure miravano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, a contestare la valutazione della commissione sotto il profilo della palese illogicità o irragionevolezza del voto numerico e della disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati. Il ricorrente aveva inoltre prodotto pareri pro veritate a sostegno della sufficienza della propria prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nell'ambito della cognizione sommaria, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza. In particolare, le censure non sono state ritenute prima facie idonee a dimostrare una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, espressa mediante voto numerico. Non è stata ravvisata una palese disparità di trattamento, poiché il confronto tra elaborati richiede di considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati. I pareri pro veritate sono stati considerati irrilevanti, in quanto non possono sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata alla commissione esaminatrice. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con riferimento alla plausibile fondatezza delle censure e al pericolo di un danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione della valutazione di una commissione esaminatrice non evidenzia il fumus boni iuris quando non dimostra prima facie una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale espressa con voto numerico.
  • La verifica della disparità di trattamento nella correzione di prove d'esame richiede il confronto dell'intero percorso logico-giuridico seguito nei diversi elaborati e non può fondarsi su un raffronto parziale o meramente comparativo dei voti.
  • I pareri pro veritate prodotti dal candidato per dimostrare la sufficienza della propria prova non possono sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata alla commissione esaminatrice e sono, pertanto, irrilevanti ai fini della dimostrazione cautelare della fondatezza del ricorso.
  • Non sussiste il periculum in mora quando l'eventuale prova orale, non sostenuta per effetto della non ammissione impugnata, possa essere sostenuta successivamente in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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