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Sentenza

Sentenza n. 6733/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento previa sospensione cautelare - del decreto della Provincia autonoma di Bolzano – Dipartimento salute, banda larga e cooperative n. 24408 del 12.12.2022 e del suo allegato A, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dalla ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata ingiunzione alla stessa impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa l’ingiunzione di pagamento di € 348.295,96 a carico della ricorrente, nonché della comunicazione del predetto decreto; - dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di attuazione dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della salute del 29.07.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15.06.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il tutto previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, anche per come modificato e integrato dall’art. 1, co. 557, della legge n. 145/2018 e dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, e/o previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dall’impresa ricorrente o trattenute a suo carico per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in auspicato accoglimento del ricorso, risultino non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione;

Giustizia amministrativa202301944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Provincia autonoma di Bolzano che ha individuato l’impresa tra i soggetti tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e ha ingiunto il pagamento di euro 348.295,96, nonché gli atti statali presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, anche previa domanda cautelare, il decreto provinciale di determinazione dell’importo dovuto a titolo di payback sui dispositivi medici e gli atti statali presupposti, chiedendo inoltre la restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute. Ha dedotto questioni relative alla legittimità del sistema di ripiano e ha chiesto, in subordine, la rimessione della questione alla Corte costituzionale, la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa sugli atti provinciali e ha esaminato prioritariamente tale questione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al decreto della Provincia autonoma di Bolzano, il Collegio ha ritenuto che l’attività di individuazione dei fornitori soggetti al payback e di determinazione degli importi dovuti sia meramente tecnico-contabile, ricognitiva e riepilogativa. La Provincia si limita a verificare e sommare dati contabili già elaborati dagli enti sanitari, a compilare l’elenco delle imprese e a indicare gli importi, applicando parametri e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti ministeriali, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa o tecnica. Poiché l’attività amministrativa è vincolata e incide su posizioni di diritto soggettivo senza esercizio di potere autoritativo, la controversia sugli atti provinciali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La causa può essere eventualmente riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Quanto agli atti delle amministrazioni centrali, il TAR ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile in parte qua. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del sistema di payback relativo al superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e predetermina, unitamente agli atti attuativi, i criteri applicabili.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota percentuale del ripiano posta a carico delle aziende fornitrici è già fissata a livello normativo; l’amministrazione provinciale deve limitarsi ad applicarla.

  • art. 2, comma 1, decreto del Ministro della salute del 6.10.2022

    Concorre a predeterminare la quota e i criteri applicabili al ripiano, escludendo margini di discrezionalità nell’attività provinciale di quantificazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La controversia relativa ad atti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano a ricognizione, verifica e somma di dati contabili, individuazione dei fornitori e applicazione di percentuali e criteri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • L’attività amministrativa meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di intermediazione di un potere autoritativo e incidente su posizioni di diritto soggettivo, non radica la giurisdizione del giudice amministrativo, anche se formalmente esercitata mediante un decreto o altro provvedimento amministrativo.
  • Nel processo amministrativo, la questione di giurisdizione deve essere esaminata prima della verifica dell’interesse ad agire, poiché riguarda un presupposto del processo e precede logicamente le condizioni dell’azione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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