Sentenza n. 1844/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino – Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Area Qualità Del Territorio, n. 1453 del 5 aprile 2022, avente ad oggetto “Sito Codice Anagrafe 2928, Dis-Car Di Sarra Paolo & C. S.N.C. Corso Siracusa 64/A Angolo Corso Sebastopoli. Approvazione dell'Analisi di Rischio come Progetto Unico Di Bonifica” e notificata a Tamoil Italia S.p.A. in medesima data; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, fra cui il parere dell'ARPA Piemonte prot. 6600 del 26 gennaio 2022, il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 14144/TA1/GLS del 31 gennaio 2022, il parere dell'ARPA Piemonte prot. 23928 del 16 marzo 2022, il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 41771/TA1/GLS del 25 marzo 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Tamoil Italia S.p.a. il 4.2.2025: - della Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino – Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica – Divisione Qualità Ambiente, n. 7579 del 28 novembre 2024, avente ad oggetto “Sito codice anagrafe 2928, dis-car di Sarra Paolo & C. s.n.c. corso Siracusa 64/a angolo corso Sebastopoli. Approvazione dell’analisi di rischio come progetto unico di bonifica e chiusura del procedimento” notificata a Tamoil Italia S.p.A. in data 3 dicembre 2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, fra cui il parere dell’ARPA Piemonte prot. 98949 del 7 novembre 2024 e il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 160376/TA1/GLS del 7 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni dirigenziali del Comune di Torino che hanno approvato l’analisi di rischio come progetto unico di bonifica, ritenendo le concentrazioni inferiori alle CSR, escludendo la necessità di ulteriori interventi di bonifica e imponendo limitazioni d’uso e monitoraggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 5 aprile 2022 e, con motivi aggiunti, quella del 28 novembre 2024, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 242-bis, 249 e 253 del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 31/2015; violazione del principio chi inquina paga; irragionevolezza e violazione della proporzionalità, per avere l’amministrazione approvato il percorso fondato sull’analisi di rischio e sui valori CSR anziché imporre la riduzione degli inquinanti ai valori CSC; violazione della deliberazione della Giunta comunale di Torino del 28 dicembre 2016, ritenuta applicabile dalla ricorrente; travisamento dei fatti, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria, per la mancata considerazione degli interessi della proprietaria e dei contributi tecnici da essa prodotti. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in ragione di un parallelo contenzioso civile e di una consulenza tecnica ivi disposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. In via preliminare ha negato la sospensione del giudizio: non ricorreva la pregiudizialità tecnica richiesta dall’art. 295 c.p.c., poiché il giudizio civile avrebbe potuto fornire soltanto elementi istruttori e non una pronuncia vincolante; non sussistevano inoltre i presupposti per la sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c., anche per l’opposizione delle altre parti, né è ammessa una sospensione per mere ragioni di opportunità. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta della controinteressata di seguire, per la rete di distribuzione carburanti, la procedura semplificata prevista dall’art. 4, comma 3, del d.m. 31/2015. Tale disposizione contempla due percorsi alternativi ed equipollenti: la bonifica con riduzione dei valori ai livelli CSC senza analisi di rischio, oppure la messa in sicurezza o bonifica con valori pari alle CSR individuate mediante analisi di rischio. Poiché le concentrazioni riscontrate erano inferiori alle CSR calcolate, il sito non risultava effettivamente contaminato e non era necessario imporre una bonifica integrale ai valori CSC. La scelta dell’opzione spettava al proponente, individuato nella società collegata dominicalmente agli impianti rimossi e tenuta agli adempimenti di legge. La deliberazione comunale del 2016 non era applicabile, essendo riferita ad aree di sedime di proprietà pubblica, mentre l’area era privata. Non è stata ravvisata neppure violazione del principio chi inquina paga, né il difetto di considerazione degli interessi della proprietaria: il bilanciamento era stato compiuto a monte dal legislatore mediante la previsione di due alternative equivalenti. I contributi tecnici della ricorrente non dimostravano l’erroneità dell’analisi di rischio, non costituivano un modello alternativo e, in parte, erano stati trasmessi dopo la conclusione dell’istruttoria o non erano stati prodotti nel procedimento. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 242, comma 13-bis, d.lgs. 152/2006
Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 252, comma 4.
La disposizione assoggetta la rete di distribuzione carburanti alle procedure semplificate previste dalla normativa speciale.
art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006
La norma costituisce il rinvio alla disciplina regolamentare delle procedure semplificate per la bonifica dei siti interessati da impianti di distribuzione carburanti.
art. 249 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base della procedura semplificata per i siti di piccole dimensioni.
art. 4, comma 3, d.m. 31/2015
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio; b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2.
Le due opzioni di recupero ambientale sono alternative ed equipollenti; la scelta spetta al proponente. Il superamento delle CSC impone caratterizzazione e analisi di rischio, mentre solo il superamento delle CSR qualifica il sito come effettivamente contaminato e rende necessaria la bonifica o la messa in sicurezza.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità tecnica, ossia un altro giudizio tra le stesse parti capace di produrre una pronuncia avente efficacia di giudicato o comunque vincolante nella causa sospesa.
art. 296 c.p.c.
La sospensione facoltativa non è stata ritenuta applicabile in assenza di adesione di tutte le parti e a fronte dell’opposizione delle parti costituite.
art. 79, comma 1, c.p.a.
La sospensione del processo amministrativo è regolata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea; non è prevista una sospensione per mere ragioni di opportunità.
Massime di principio
- Nelle procedure semplificate applicabili agli impianti di distribuzione carburanti, la bonifica mediante riduzione delle concentrazioni ai valori CSC e la messa in sicurezza o bonifica mediante raggiungimento dei valori CSR risultanti dall’analisi di rischio costituiscono opzioni alternative ed equipollenti, sicché l’amministrazione non può imporre necessariamente la prima soluzione in assenza di specifiche ragioni ostative alla seconda.
- Il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) qualifica il sito come potenzialmente contaminato e impone la caratterizzazione e l’analisi di rischio; il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), invece, qualifica il sito come effettivamente contaminato e rende necessari interventi di messa in sicurezza o bonifica. Se le concentrazioni sono inferiori alle CSR, il procedimento può concludersi senza bonifica.
- La scelta tra le alternative previste dalla procedura semplificata spetta al proponente legittimato, individuato nel soggetto titolare del collegamento dominicale con gli impianti e tenuto agli adempimenti ambientali; l’amministrazione deve verificare la correttezza dell’istruttoria e la praticabilità dell’opzione, ma non può sostituire la propria preferenza a quella normativamente consentita al proponente.
- Una disciplina comunale concernente i procedimenti di bonifica relativi ad aree di sedime di proprietà pubblica non è applicabile a un sito di proprietà privata, salvo che la stessa disciplina preveda espressamente un ambito più esteso.
- Nel processo amministrativo la sospensione per pregiudizialità tecnica richiede che altro giudizio possa definire una questione con efficacia di giudicato o vincolante; non è sufficiente la mera utilità di acquisire risultanze istruttorie provenienti da un diverso processo, né è ammessa la sospensione per sole ragioni di opportunità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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