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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32699/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES per gli anni 2011, 2012 e 2013, con il quale l'Ufficio contestava la deducibilità/effettività di rapporti di lavoro subordinato formalmente intrattenuti dalla società con due persone fisiche: una socia e un'altra persona che era anche socia e amministratore unico della società. La CTR aveva accolto la tesi della contribuente ritenendo non escluso il cumulo tra carica societaria e rapporto di lavoro dipendente e rilevando che non era stata provata la fittizietà dei rapporti. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sosteneva che la mera documentazione formale del rapporto non bastasse e che la società dovesse provare l'effettivo vincolo di subordinazione, assoggettamento che non era stato dimostrato. Deduceva inoltre che la CTR avesse alterato il riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso solo parzialmente fondato. Ha affermato che il rapporto di lavoro subordinato può astrattamente sussistere tra società e socio non amministratore, quindi la posizione della socia lavoratrice non era esclusa in via di principio; invece ha escluso la configurabilità del rapporto subordinato per il soggetto che, oltre a essere socio, rivestiva anche la carica di amministratore unico della società, poiché in tal caso manca in modo logicamente e giuridicamente affidabile l'elemento della subordinazione, indispensabile ex art. 2094 c.c. Non risultando dalla sentenza impugnata una prova certa ed esaustiva di tale vincolo, la decisione della CTR è stata cassata limitatamente a questa posizione, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese. La posizione della socia non amministratrice non è stata invece oggetto di cassazione per il principio espresso nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è necessario l'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; il mero dato formale non basta.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione non può essere invertita a carico dell'Ufficio quando si contesti la sostanza del rapporto; grava su chi lo invoca dimostrarne gli elementi costitutivi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è richiamata quale parametro della ripresa fiscale e della contestazione dell'operazione/l'effettività del rapporto dedotto a fondamento dei costi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il rapporto di lavoro subordinato tra una società e un socio è astrattamente configurabile se sia dimostrato il concreto assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare altrui.
  • Quando la stessa persona cumuli la qualità di socio, amministratore unico e lavoratore dipendente della società, la subordinazione è in linea di principio incompatibile con la coincidenza tra chi esprime la volontà dell'ente e chi dovrebbe esservi soggetto; la prova del rapporto subordinato diviene logicamente e giuridicamente particolarmente ardua e deve essere rigorosa.
  • Nelle controversie fiscali in cui si contesti la deducibilità di costi per lavoro subordinato asseritamente fittizio, la prova della mera formalizzazione del rapporto e del pagamento delle retribuzioni non è sufficiente se non è dimostrato l'effettivo elemento qualificante della subordinazione.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a presunzioni o alla sola assenza di prova di fittizietà quando l'Amministrazione contesti la qualificazione giuridica del rapporto; occorre verificare positivamente la sussistenza degli elementi tipici del lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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