Cassazione Penale, Sentenza n. 23839/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e confermato la responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative al 2012). Il ricorrente denunciava: 1) manifesta illogicità della motivazione e valutazione errata ed arbitraria delle prove, con eccessivo affidamento su elementi indiziari e mancata considerazione delle dichiarazioni delle testimoni della difesa; 2) illegittimità della misura di sequestro/ confisca per equivalente, omissione di pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro e sproporzione della confisca, oltre alla mancata restituzione di beni intestati alla moglie separata che, secondo il ricorrente, costituivano patrimonio proprio non aggredibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso su entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non sindacabile in sede di legittimità trattandosi di valutazione di fatto e valutazione delle prove di competenza del giudice del merito; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato le dichiarazioni degli amministratori della societa' apparente emittente e la mancanza di contratto e la numerazione errata delle fatture. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la confisca era stata ridotta in appello alla quota relativa al profitto del solo reato non prescritto, rendendo infondate le censure di sproporzione; inoltre il ricorrente non aveva interesse né legittimazione a impugnare la restituzione di beni intestati a terzi (la moglie), sicché la doglianza risultava inammissibile. Quanto ai reati estinti per prescrizione, la Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di causa di estinzione, il vizio di motivazione non legittima l'impugnazione in cassazione essendo indispensabile la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato se si intende perseguire il merito. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
Norma relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato la condanna per il reato disciplinato da tale articolo sulla base della motivazione della Corte d'appello.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 11
Norma relativa alla fattispecie connessa al trasferimento patrimoniale fraudolento; alcuni capi sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello e la declaratoria di estinzione ha reso inefficace il sindacato di legittimità sulla motivazione dei reati estinti.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif., L. 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8
Norma che ha autorizzato la trasmissione di richieste scritte dal Pubblico Ministero in Cassazione; qui il Procuratore generale ha trasmesso richieste con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 129 cod. proc. pen.
"assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità 'in ogni stato e grado del processo', la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo..."
La norma e la relativa giurisprudenza sono state richiamate per spiegare perché, in presenza di una causa estintiva (prescrizione), il ricorrente non può sindacare in Cassazione la motivazione dell'accusa, salvo aver rinunciato alla prescrizione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obiettivo di sollecita definizione del processo e al bilanciamento tra interesse dell'imputato e interesse alla rapida conclusione del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare il giudizio di merito: le doglianze che si limitano a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti sono in genere generiche e inammissibili.
- Quando una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) è stata dichiarata, il ricorrente che voglia contestare il merito deve preventivamente rinunciare alla prescrizione; in mancanza, il sindacato sulla motivazione è precluso per mancanza di interesse.
- Chi impugna la confisca o il sequestro deve avere un interesse concreto e attuale: l'imputato non ha in genere legittimazione ad impugnare la confisca di beni di terzi (es. coniuge) a meno che non dimostri un diritto o interesse reale alla restituzione.
- La Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la corrispondenza puntuale tra motivazione e prova: è sufficiente un apparato argomentativo logico che giustifichi la decisione.
- Le questioni relative alla restituzione di beni e al dissequestro dell'eccedenza rispetto alla confisca sono, salvo casi particolari, tipicamente riservate alla fase esecutiva e non alla sede di legittimità.
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