Cassazione Penale, Sentenza n. 6531/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colangelo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'11/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e di liberazione condizionale. Denuncia violazione degli artt. 176 c.p., 47-ter Ord. pen. e 16-nonies legge n.82/1991 e vizi di motivazione. Sostiene che ricorressero i presupposti di legge (in particolare per i collaboratori di giustizia ai sensi dell'art.16-nonies), che la sua collaborazione e i comportamenti successivi dimostravano un effettivo "ravvedimento", che vi erano elementi positivi quali la collaborazione, i permessi premio, la revoca di misure di prevenzione e una concreta compatibilità della pena residua con i benefici richiesti; lamenta invece che il Tribunale abbia negato i benefici senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di merito che aveva ritenuto non provato l'effettivo e attuale "ravvedimento" richiesto dall'art.16-nonies per l'ammissione ai benefici penitenziari in favore dei collaboratori. La Corte ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato elementi negativi pregressi (atteggiamenti autoreferenziali, minimizzazione del proprio ruolo criminale), atteggiamenti attuali rivolti soprattutto alla famiglia e con un generico progetto lavorativo legato ai proventi della collaborazione, l'assenza di iniziative concrete verso le vittime e incertezza progettuale. Ha confermato che la collaborazione non consente una presunzione automatica di ravvedimento e che occorrono elementi specifici e attuali che lo dimostrino. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Disciplina la liberazione condizionale e i relativi requisiti. La Corte ricorda che, anche per la liberazione condizionale, nei casi di collaboratori va verificato il requisito del "ravvedimento" in termini concreti e non per presunzione.
art. 47-ter Ord. pen.
Riguarda le misure alternative alla detenzione (tra cui la detenzione domiciliare) e i relativi presupposti. La giurisprudenza riconosce che la gravità dei reati e l'assenza di prova di ravvedimento possono legittimare il diniego della detenzione domiciliare.
art. 16-nonies legge n.82/1991 (d.l. 15/1/1991, n.8 conv. L.15/3/1991, n.82)
Per i collaboratori di giustizia l'ammissione ai benefici penitenziari richiede, oltre alla collaborazione e all'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata, la prova del "ravvedimento" attuale ed effettivo. Tale "ravvedimento" non è desumibile automaticamente dalla collaborazione: servono ulteriori e specifici elementi che lo dimostrino, anche se in termini di mera probabilità ragionevole.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia non comporta automaticamente il diritto a benefici penitenziari: occorre provare un "ravvedimento" attuale e concreto.
- Il requisito del "ravvedimento" può essere dimostrato solo con elementi specifici e aggiornati (comportamento carcerario continuato, progetto concreto di reinserimento, iniziative verso le vittime, osservazioni degli operatori, ecc.).
- La gravità dei reati e la presenza di condotte pregresse rilevanti possono legittimamente pesare sul diniego dei benefici, anche se il soggetto ha collaborato.
- La motivazione del giudice di merito deve essere complessiva e bilanciata: valutare sia gli aspetti positivi (collaborazione, permessi, revoche di misure) sia gli aspetti negativi (atteggiamenti autoreferenziali, mancanza di progetto, indifferenza verso le vittime).
- In fase difensiva è utile produrre elementi concreti e aggiornati che attestino la persistenza del ravvedimento (piani di lavoro, percorsi di riabilitazione, certificazioni dei servizi sociali o del personale penitenziario, azioni risarcitorie verso le vittime, testimonianze).
- In caso di diniego motivato sul "ravvedimento", i rimedi in cassazione sono limitati a censurare vizi motivazionali o errori di diritto: non basta ribadire gli stessi elementi già valutati dal merito senza prospettare fatti nuovi o prove diverse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →