Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società di fruire, per gli anni 2011 e 2012, dell’incentivo previsto dall’art. 7-ter, comma 7, del d.l. n. 5/2009 per l’assunzione di lavoratori già destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga e licenziati per cessazione di attività o per procedura concorsuale. La corte territoriale aveva riconosciuto il diritto solo per il 2012 e solo entro un importo determinato, ritenendo che l’incentivo dovesse essere commisurato all’indennità spettante ai lavoratori per i mesi di sostegno al reddito non erogata, e non alla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro. Inoltre aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa al 2011, osservando che per quell’anno l’istituto previdenziale aveva già riconosciuto le prestazioni prima del ricorso. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7-ter, comma 7, sostenendo che il beneficio dovesse essere parametrato a tutte le mensilità maturate nell’anno 2012, come risultante dai decreti ministeriali e dal periodo effettivo di CIG autorizzata; con il secondo ha denunciato violazione della medesima norma in relazione al 2011, assumendo che, pur avendo l’INPS autorizzato la fruizione dell’incentivo, non avesse poi effettuato il conguaglio delle somme, rendendo necessaria l’azione giudiziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che, per il 2012, dagli atti risultasse l’autorizzazione della CIG in deroga per l’intero anno e che l’incentivo dovesse quindi essere commisurato all’intero periodo in cui il datore aveva corrisposto la retribuzione sostitutiva dell’integrazione salariale non più erogata dall’INPS, senza che fosse ostativo il mancato invio del modello SR41, perché la norma collega il beneficio alla durata obiettiva della CIG e non alla presentazione di quel modulo. Quanto al 2011, ha invece condiviso la declaratoria di inammissibilità, osservando che il datore era già abilitato a operare direttamente i conguagli e che questa costituiva la modalità ordinaria di fruizione dell’incentivo. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7-ter, comma 7, d.l. n. 5/2009
l’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di cassa integrazione in deroga si commisura all’intero periodo di durata della CIG autorizzata e non è condizionato al solo invio del modello SR41; la fruizione ordinaria avviene tramite conguaglio diretto da parte del datore di lavoro
modello SR41
il suo mancato invio non preclude, di per sé, il riconoscimento dell’incentivo, poiché non costituisce il dato normativo decisivo ai fini della spettanza del beneficio
Massime di principio
- Quando un incentivo contributivo è correlato all’assunzione di lavoratori in un periodo coperto da cassa integrazione, il parametro di calcolo va individuato nella durata effettiva e obiettiva del trattamento autorizzato, non in un mero adempimento amministrativo privo di rilievo costitutivo.
- Il mancato invio di un modulo telematico finalizzato alla liquidazione di prestazioni di integrazione salariale non esclude la spettanza dell’incentivo se la norma non lo prevede come condizione di accesso e se l’elemento decisivo è già desumibile dall’autorizzazione del trattamento.
- La modalità ordinaria di godimento di un incentivo contributivo può essere il conguaglio diretto da parte del datore di lavoro; ove la pretesa sia proposta in presenza di tale meccanismo ordinario e non emerga un diverso diritto azionabile, la domanda può risultare inammissibile.
- In sede di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito abbia quantificato il beneficio in modo non coerente con la durata del trattamento presupposto risultante dagli atti e dai provvedimenti amministrativi richiamati.
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