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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08093/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne decise in secondo grado (reati principali: partecipazione ad associazione di tipo mafioso, estorsione e reati correlati), deducendo, tra l'altro: contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza depositata (quantificazione della pena diversa e maggiore); violazione del divieto di ne bis in idem per Acquaviva rispetto a precedente condanna per fatti connessi al narcotraffico; travisamento delle prove e delle intercettazioni rispetto alla responsabilità per estorsione (in particolare per Acquaviva e Carrillo); errata qualificazione della posizione di Giglio (intraneità all'associazione vs concorrente esterno); mancato o difettoso riconoscimento e quantificazione delle attenuanti, con particolare riguardo all'attenuante speciale/dissociazione (art. 416-bis.1) e alle attenuanti generiche; violazioni di legge nella determinazione della pena e nell'applicazione delle aggravanti/attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte confermato le decisioni di merito sul piano della responsabilità penale (le condanne sostanziali sono state ritenute corrette), ma ha accolto i ricorsi solo in punti limitati relativi al trattamento sanzionatorio: - Acquaviva: annullamento parziale con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio (divergenza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo nella sentenza depositata; la Corte ha ritenuto che la pena indicata nella sentenza-documento non possa superare quella letta in udienza e ha disposto nuovo esame della quantificazione della pena); richieste di ne bis in idem rigettate (la Cassazione ha ricordato il criterio storico-naturalistico per l'identità del fatto e ha ritenuto non sussistente sovrapponibilità tra le fattispecie contestate nei diversi procedimenti); rimangono confermate le condanne sostanziali per associazione mafiosa ed estorsione. - Carrillo: annullamento limitato al trattamento sanzionatorio in ordine alla quantificazione della diminuzione di pena per l'attenuante speciale (dissociazione/416-bis.1); il resto della sentenza di appello è confermato (compresa la condanna per estorsione). - Giugliano: analoga statuizione a favore sul punto della quantificazione della riduzione di pena per la dissociazione (art. 416-bis.1), con annullamento e rinvio per nuova motivazione; restano confermate le responsabilità sostanziali; inoltre la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ordinando nuovo esame. - Giglio: annullamento limitato al punto del diniego delle attenuanti generiche (la sentenza di merito aveva indicato un precedente inesistente e svalutato la confessione), con rinvio per nuova motivazione; per il resto la condanna per associazione mafiosa è stata confermata (rigettata la richiesta di riqualificazione in concorso esterno). In complesso i ricorsi sono risultati in parte fondati solo sul trattamento sanzionatorio (pena/attenuanti) e in parte inammissibili nel resto; la Corte ha inoltre richiamato principi di diritto su ne bis in idem, su come valutare le attenuanti speciali di dissociazione e sulle limitazioni del sindacato di legittimità in fatto (no rivalutazione probatoria se non per travisamento).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che l'inserimento stabile nell'organizzazione può essere riconosciuto anche per forme di partecipazione temporanea o per vantaggi personali collegati all'attività del sodalizio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Cassazione ha ricordato che tale fattispecie può coesistere con l'associazione mafiosa quando i programmi siano diversi e i beni giuridici tutelati non coincidano (criterio per il ne bis in idem)

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Divieto di nuovo processo per lo stesso fatto; la Corte ha richiamato il principio storico-naturalistico per valutare la medesimezza del fatto ai fini del ne bis in idem, rigettando la censura quando i fatti non risultano storicamente sovrapponibili

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 8)

    Disciplina le attenuanti per dissociazione/diminuzione per collaborazioni di ex associati; la Corte ha chiarito che quando l'attenuante viene riconosciuta il giudice deve motivare adeguatamente la misura della riduzione e non ridimensionarla con valutazioni in contrasto con il carattere oggettivo dell'utilità della collaborazione

  • art. 525 e art. 545 cod. proc. pen.

    Principio di immediatezza e pubblicazione del dispositivo in udienza: il dispositivo letto in udienza rappresenta la decisione e prevale sulla trascrizione nella sentenza-documento; divergenze possono essere corrette ma non mediante un cambiamento sostanziale non giustificato

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Regola il cumulo delle aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha chiarito i limiti di applicazione in rapporto all'art. 416-bis.1 e alla disciplina speciale delle aggravanti/innalzamenti previsti dalla normativa mafiosa

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato che il giudice, nel valutare le attenuanti generiche, deve applicare i parametri di legge e non ragionare su gravità astratta del reato

  • art. 228 cod. pen.

    Misura di sicurezza (libertà vigilata) richiamata nella doglianza di Carrillo; la Corte ha escluso la questione in cassazione per mancata deduzione in appello

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem va valutato secondo la "nozione storico-naturalistica" del fatto: la mera coincidenza soggettiva o un'apparente sovrapposizione formale di fattispecie non basta a impedire una successiva contestazione quando il programma criminoso e gli elementi storici siano diversi.
  • Il dispositivo letto in udienza prevale sulla trascrizione nella sentenza depositata: differenze sostanziali tra quanto pronunciato in udienza e quanto trascritto nella sentenza-documento impongono rettifica o annullamento e rinvio per il solo trattamento sanzionatorio se emerge che il Collegio ha sostanzialmente cambiato la deliberazione.
  • In materia di valutazione probatoria la Cassazione non può rivalutare in fatto le prove raccolte dal giudice di merito salvo casi di travisamento evidente della prova; le interpretazioni alternative di intercettazioni o dichiarazioni sono ammissibili in sede di legittimità solo se si dimostra che la motivazione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • L'attenuante speciale della dissociazione (art. 416-bis.1) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione: se riconosciuta, il giudice deve motivare la misura della riduzione e non può ridurla con argomentazioni che contraddicono la funzione obiettiva dell'istituto.
  • Le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica: la confessione spontanea e lo stato di resipiscenza costituiscono elementi favorevoli; il rifiuto di collaborare o il diritto al silenzio non possono automaticamente escludere le attenuanti senza valutazione concreta e motivata.
  • Nel processo penale le questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; similmente, la misura di sicurezza o altri provvedimenti non pronunciati in appello restano inammissibili se non eccepiti nei termini previsti.

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