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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32208/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria nei confronti dell'imputato e l'aveva condannata alla rifusione delle spese di giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, senza indicarne le ragioni. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e che tale esito comporta, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto applicabile l'art. 616 c.p.p. perché la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e non sono emersi elementi per escludere la colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità

    La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso ... comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso, anche se derivante da rinuncia, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    La sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373

    La condanna ex art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia, se non risulta una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile anche quando l'inammissibilità dipenda da rinuncia, salvo che risulti una causa non imputabile alla parte o l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • In sede di legittimità, l'onere di allegare elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità ricade sulla parte che rinuncia o determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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