Sentenza n. 2551/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Roma, datato 29.09.2025, notificato il 11.11.2025, di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del sig. MEHAKDEEP SINGH Mehakdeep Singh, e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 30 marzo 2024 con visto nazionale di tipo D, rilasciato per lavoro subordinato nell'ambito delle quote dell'anno 2022, ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 29 settembre 2025, notificato l'11 novembre 2025, con cui la sua richiesta di permesso di soggiorno è stata dichiarata irricevibile per mancata produzione del contratto di soggiorno. Ha dedotto che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile alla Prefettura di Roma, la quale non lo avrebbe convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonostante la trasmissione della documentazione necessaria. Ha quindi sostenuto l'illegittimità del rifiuto opposto dalla Questura e l'imputabilità al datore di lavoro o all'amministrazione del mancato completamento dell'iter.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno da sottoscrivere presso l'UTG competente, l'irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno costituisse un atto dovuto e vincolato. Il ricorrente non aveva prodotto il contratto di soggiorno sottoscritto e non aveva completato la procedura prevista per l'ingresso e la regolarizzazione del lavoratore subordinato, che impone la registrazione della presenza presso lo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta, la verifica dell'ammissibilità e procedibilità della domanda e la successiva consegna del kit postale per la richiesta del permesso in Questura. La Questura ha pertanto legittimamente rifiutato una richiesta presentata al di fuori dell'iter normativo previsto. Il Collegio ha ritenuto inconferente, rispetto alla legittimità dell'atto vincolato, l'eventuale imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento della procedura. Ha inoltre precisato che, ove si ritenga sussistente un'inerzia della Prefettura, il rimedio è l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non la diretta presentazione della domanda alla Questura. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente al giudice di definire il giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
Disciplina l'iter amministrativo per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore subordinato, presupponendo il perfezionamento della procedura presso lo Sportello unico per l'immigrazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce allo Sportello unico per l'immigrazione gli adempimenti e i controlli relativi alla procedura di ingresso e alla verifica della domanda del lavoratore subordinato.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore subordinato entrato in Italia.
artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a.
Individuano il rito del silenzio quale rimedio per contestare l'inerzia della Prefettura nello svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
Massime di principio
- In presenza di un ingresso per lavoro subordinato non seguito dal completamento degli adempimenti presso lo Sportello unico per l'immigrazione e dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno, la Questura può dichiarare irricevibile la domanda di permesso di soggiorno presentata al di fuori dell'iter previsto, trattandosi di provvedimento vincolato.
- L'eventuale inerzia della Prefettura o dello Sportello unico per l'immigrazione nel convocare il lavoratore o nel completare la procedura non consente di presentare direttamente alla Questura una domanda di permesso di soggiorno priva del contratto di soggiorno; tale inerzia deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio.
- L'imputabilità al datore di lavoro o all'amministrazione del mancato perfezionamento della procedura non incide sulla legittimità dell'atto vincolato con cui la Questura dichiara irricevibile una domanda priva del presupposto documentale richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →