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Sentenza

Sentenza n. 6536/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Regione Marche n. 52 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Regione Marche n. 52 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202303642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Marche di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali relative alla certificazione del fatturato dei fornitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale che le attribuiva gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti e alle deliberazioni delle aziende sanitarie regionali concernenti l'individuazione e la certificazione del fatturato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso o nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente aveva aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e aveva dichiarato l'avvenuto pagamento. Tale pagamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate in applicazione della disciplina richiamata.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    La norma prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback e la compensazione delle spese; l'adesione dell'impresa e la dichiarazione di avvenuto pagamento determinano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione della controversia, accompagnata dall'avvenuto pagamento dell'importo dovuto, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento relativo alla medesima pretesa.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'adesione al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, le spese di lite sono compensate secondo la disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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