Sentenza del 17/01/2018 n. 972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che l'Agenzia delle Entrate fosse decaduta dal potere di liquidare le maggiori imposte. In particolare, contestava l'applicazione della proroga biennale prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 11, ai termini per la revoca delle agevolazioni fiscali "prima casa". L'immobile era stato acquistato nel 2000 con le agevolazioni, rivenduto entro cinque anni e non seguito dall'acquisto di una nuova abitazione entro l'anno successivo, causando la decadenza dai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura del contribuente. Ha confermato che la proroga biennale prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile anche ai termini per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni "prima casa", anche se il comma 1-bis non contiene un espresso richiamo. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione era stato notificato tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Disciplina i termini di decadenza dell'amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere di liquidazione e rettifica dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata
Prevede le condizioni per beneficiare dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa e le conseguenze della decadenza, tra cui la rivendita dell'immobile entro cinque anni senza riacquisto entro l'anno successivo.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
Prevede una proroga biennale dei termini per l'attività di accertamento, rettifica e liquidazione. La Corte ha ritenuto che tale proroga si applichi anche alle maggiori imposte dovute per la decadenza dalle agevolazioni fiscali, comprese quelle prima casa.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
È stato invocato dal contribuente in relazione alla tutela dell'affidamento e alla non prorogabilità dei termini tributari, ma la Corte non ha ritenuto fondata la relativa censura.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini prevista dalla Legge n. 289 del 2002 può applicarsi anche agli atti con cui l'amministrazione recupera le maggiori imposte conseguenti alla perdita di agevolazioni fiscali, anche quando la norma non richiami espressamente ogni singola agevolazione.
- La rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa entro cinque anni comporta, in linea generale, la decadenza dall'agevolazione se il contribuente non acquista un'altra abitazione entro dodici mesi.
- Per valutare la tempestività di un avviso di liquidazione non è sufficiente considerare il termine ordinario: occorre verificare anche eventuali proroghe legislative applicabili al periodo d'imposta e al tipo di recupero fiscale.
- L'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione sull'applicabilità della proroga può rendere difficilmente accoglibile un ricorso fondato soltanto sull'asserita decadenza dell'amministrazione.
- La parte che perde il giudizio di legittimità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.
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