Corte di giustizia, Sentenza C-42/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023. — Generali Seguros SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 136, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente – Nozione di “operazioni di assicurazione” – Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati – Principio di neutralità fiscale. — Causa C-42/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la rivendita di relitti di autoveicoli da parte di un’impresa assicurativa rientri nell’esenzione IVA per le operazioni di assicurazione. Ha inoltre chiarito che tali beni non sono "destinati esclusivamente" ad un’attività esente, poiché vengono acquistati per essere rivenduti e non per essere impiegati nell’attività assicurativa. Infine, la mancata esenzione non contrasta con il principio di neutralità fiscale anche se sull’acquisto non vi era diritto a detrazione.
Esenzione IVA delle vendite di relitti di autoveicoli da parte di un’impresa di assicurazione: esclusione dalla nozione di operazioni di assicurazione e dalle cessioni di beni destinati esclusivamente ad attività esente.
La questione giuridica
Se la rivendita a terzi, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati rientri: 1) nelle "operazioni di assicurazione e di riassicurazione" esenti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; 2) nelle cessioni di beni destinati esclusivamente a un’attività esente ai sensi dell’articolo 136, lettera a), della medesima direttiva; 3) e se, in caso di mancato diritto a detrazione sull’acquisto, l’esclusione dell’esenzione sia contraria al principio di neutralità fiscale.
Principio di diritto
La vendita a terzi, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli acquistati dagli assicurati e poi rivenduti non costituisce né un’operazione di assicurazione esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), né una cessione di beni destinati esclusivamente a un’attività esente ai sensi dell’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA; inoltre, il principio di neutralità fiscale non impone di estendere tali esenzioni quando non vi sia un diritto a detrazione sull’acquisto dei relitti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 136, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Considerando 66 direttiva 2006/112/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettere a) e c)
Esenzione IVA delle vendite di relitti di autoveicoli da parte di un’impresa di assicurazione
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo portoghese, riguarda il trattamento IVA della rivendita di relitti di autoveicoli effettuata da un’impresa assicurativa dopo il sinistro e l’acquisto del relitto dagli assicurati. La Corte interpreta gli articoli 135, paragrafo 1, lettera a), e 136, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di neutralità fiscale.
Fatti e procedimento principale
Generali Seguros SA, impresa di assicurazione, acquistava dai propri assicurati i relitti di veicoli danneggiati in sinistri coperti dalla polizza e successivamente li rivendeva a terzi, senza applicare IVA. L’autorità tributaria portoghese ha ritenuto imponibili tali vendite e ha recuperato l’IVA con interessi. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la società ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se:
- la rivendita dei relitti possa rientrare nelle "operazioni di assicurazione e di riassicurazione" esenti ex articolo 135, paragrafo 1, lettera a);
- tali vendite possano beneficiare dell’esenzione per beni destinati esclusivamente ad un’attività esente ex articolo 136, lettera a);
- il diniego dell’esenzione sia incompatibile con il principio di neutralità fiscale quando l’acquisto del relitto non ha dato diritto a detrazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama il sistema comune IVA della direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, sul principio di applicazione generale e proporzionale dell’IVA;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulle cessioni di beni imponibili;
- l’articolo 14, paragrafo 1, che definisce la cessione di beni;
- l’articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), sulle operazioni di assicurazione e riassicurazione;
- l’articolo 136, lettera a), sulle cessioni di beni già destinati esclusivamente ad attività esente;
- il considerando 66;
- per continuità interpretativa, il corrispondente articolo 13, parte B, lettere a) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE.
Ragionamento della Corte sull’articolo 135, paragrafo 1, lettera a)
La Corte ricorda che le esenzioni IVA sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e vanno interpretate restrittivamente, ma senza svuotarne l’effetto utile. La nozione di operazione di assicurazione presuppone un rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, nel quale l’assicuratore, dietro premio, si impegna a fornire una prestazione in caso di realizzazione del rischio.
Nel caso di specie, la vendita del relitto non deriva dal contratto di assicurazione ma da un accordo distinto tra impresa e soggetto che vende il relitto; inoltre la cessione del bene è estranea alla copertura del rischio. La Corte sottolinea che il prezzo del relitto corrisponde al suo valore residuo e non integra l’indennizzo assicurativo in senso proprio. Non ricorre neppure una prestazione inscindibilmente connessa al contratto assicurativo, poiché l’operazione di vendita è economicamente autonoma e non artificiosamente separabile.
Ragionamento della Corte sull’articolo 136, lettera a)
L’esenzione di cui all’articolo 136 riguarda i beni già destinati esclusivamente ad un’attività esente. La Corte interpreta il termine "destinati" come riferito all’uso del bene nell’attività esente. Nel caso dei relitti, però, l’impresa assicurativa non li utilizza nell’attività assicurativa: li acquista per rivenderli nello stato in cui si trovano, senza impiego nell’attività esente. Per tale ragione manca il presupposto della destinazione esclusiva ad attività esente e l’esenzione non può operare.
Principio di neutralità fiscale
La Corte ribadisce che il principio di neutralità si riflette nel meccanismo delle detrazioni e impedisce che operatori economici sopportino l’onere dell’IVA sulle attività imponibili. Tuttavia, esso non consente di estendere per via interpretativa un’esenzione oltre il suo tenore letterale e sistematico. Di conseguenza, il fatto che l’acquisto dei relitti non abbia dato diritto a detrazione non comporta l’obbligo di esentare la successiva rivendita.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non si applica alla vendita a terzi, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati acquistati dagli assicurati;
- l’articolo 136, lettera a), della stessa direttiva non si applica a tali operazioni;
- il principio di neutralità fiscale non osta all’assenza di esenzione, anche quando l’acquisto dei relitti non ha dato luogo a detrazione IVA.
Portata pratica
La sentenza è rilevante per gli operatori assicurativi che gestiscono sinistri con veicoli dichiarati perdita totale e poi rivendono i relitti. La Corte distingue nettamente tra attività assicurativa esente e attività di dismissione/vendita di beni, affermando che quest’ultima, salvo diversa disciplina, resta imponibile IVA come cessione di beni.
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