Sentenza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 3
per la condanna all’esecuzione dell’Accordo di programma ex art. 15 della l. n. 241/1990, stipulato il 19 ottobre 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’obbligo di finanziamento previsto dall’Accordo di programma del 19 ottobre 2010
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità di bacino)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Autorità di Bacino ha agito per ottenere l’esecuzione dell’Accordo di programma stipulato il 19 ottobre 2010 con il Comune e l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri–Garigliano e Volturno, nonché il pagamento di 145.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di avere completato le attività di studio, indagine, modellazione e pianificazione previste dall’accordo, trasmettendo gli elaborati necessari, e che il Comune aveva già corrisposto 570.000 euro, ma non il saldo residuo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione attiva dell’Autorità ricorrente, subentrata all’originario ente stipulante, e l’infondatezza della pretesa, sostenendo che alcune voci di spesa rendicontate — spese legali, incentivi al personale interno e spese varie — non fossero contemplate dal paragrafo 8 del Disciplinare tecnico allegato all’accordo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l’esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’interpretazione e applicazione di una clausola dell’accordo. Tale controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché l’Autorità di Bacino Distrettuale è succeduta all’originaria Autorità di Bacino dei Fiumi Liri–Garigliano e Volturno nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il mancato pagamento di 145.000 euro non era contestato e le voci di spesa erano ritenute strumentali e connesse alle attività previste dal paragrafo 8 del Disciplinare tecnico. Le consulenze legali sono state ricondotte alle indagini urbanistiche, mentre gli incentivi al personale interno e le spese varie sono stati considerati costi immanenti alla redazione degli elaborati tecnici. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di 145.000 euro, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda sino al soddisfo e rivalutazione monetaria nella misura eventualmente eccedente gli interessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la natura pubblica di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
Disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni, utilizzati nel caso concreto per coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista di un risultato di comune interesse.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.
«sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di … formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni»
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche quando la controversia riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle clausole dell’accordo.
art. 11, comma 5, l. 241/1990
Richiamato quale precedente disciplina della giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi.
art. 13 l. 183/1989
Richiamato quale base istitutiva dell’originaria Autorità di Bacino dei Fiumi Liri–Garigliano e Volturno.
art. 64, comma 1, d.lgs. 152/2006
Richiamato per la ripartizione del territorio nazionale in distretti idrografici e per l’inclusione dei bacini originariamente riferiti all’Autorità Liri–Garigliano e Volturno nel Distretto dell’Appennino Meridionale.
art. 63, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del d.p.c.m. 4 aprile 2018 che ha dato definitiva operatività al riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque.
Massime di principio
- Le controversie relative all’esecuzione di accordi tra pubbliche amministrazioni, comprese quelle aventi a oggetto l’interpretazione e la corretta applicazione delle clausole dell’accordo e il pagamento delle somme ivi previste, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
- La giurisdizione esclusiva prevista per gli accordi tra pubbliche amministrazioni è collegata alla tipologia dell’atto e al rapporto disciplinato dall’accordo, non alla materia specifica oggetto del programma comune.
- Quando un’autorità amministrativa subentra istituzionalmente a un ente pubblico stipulante, assumendo la titolarità delle relative situazioni giuridiche attive e passive, essa è legittimata a far valere in giudizio i crediti derivanti dall’accordo originariamente stipulato dall’ente soppresso o riordinato.
- Nell’interpretazione di un disciplinare tecnico allegato a un accordo di programma, sono rimborsabili anche le spese strumentali e funzionalmente connesse alle attività espressamente previste, purché costituiscano costi immanenti alla realizzazione degli elaborati e degli studi oggetto dell’accordo.
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