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Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 251/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa -Sez. Lavoro in data 21.04.2023, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in data 27.04.2023, non opposto nei termini di legge e, dunque, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 30.08.2023, in tale forma rinotificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 05.10.2023.

Giustizia amministrativa202502742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Siracusa, recante la condanna del Ministero all'attribuzione di € 1.000,00 per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 251/2023 del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, notificato, non opposto nei termini e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il titolo riconosceva il diritto della docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, al pari dei docenti di ruolo, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante la rituale notificazione del titolo e ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo era esecutivo, ritualmente notificato e passato in giudicato; era inoltre decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento del Ministero. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, mentre spettava all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi; tale onere non era stato assolto, anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la regola dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza al titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La parte che agisce in ottemperanza deve provare il fatto costitutivo del diritto, mentre l'Amministrazione deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione concorre, nel caso concreto, a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 647 c.p.c.

    La mancata opposizione nei termini ha consentito la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Il titolo giudiziale aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il diritto al beneficio economico previsto per la formazione del docente, al pari dei docenti di ruolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso per il Commissario ad acta dirigente dell'amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la regola relativa all'assenza di compenso per il Commissario ad acta nei casi considerati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente provi l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l'inadempimento dell'amministrazione, una volta decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento.
  • In applicazione dell'art. 2697 c.c., chi agisce in ottemperanza deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta invece all'amministrazione che intenda paralizzare la domanda dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, anche quando deduca l'avvenuto adempimento o l'inefficacia del titolo.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine per l'adempimento e di nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare automaticamente in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo, secondo il principio applicato nella decisione, a un autonomo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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