Cassazione Civile, Sentenza n. 5524/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La società proprietaria ha convenuto in giudizio il proprietario confinante davanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, deducendo incertezza oggettiva del confine e chiedendo il regolamento dei confini e la restituzione della porzione di fondo che assumeva occupata. Il convenuto ha contestato la domanda e ha eccepito di avere usucapito la porzione. Il Tribunale ha rigettato la domanda, compensando per metà le spese; la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 789/2015 depositata il 24 marzo 2015, ha rigettato l'appello principale e accolto l'appello incidentale del convenuto sulle spese di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la rete e il fossato al confine escludevano l'animus possidendi e che furono rimossi o colmati soltanto dal 2000, seguiti dall'immediata reazione della proprietaria. Con il secondo ha lamentato l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla rimozione della rete e al riempimento del fossato nel 2000. Con il terzo, richiamando le medesime norme, ha contestato che fosse stato accertato il carattere esclusivo del possesso, poiché il vicino non le avrebbe impedito di godere del fondo. Con il quarto ha denunciato l'omessa verifica della determinatezza e dell'estensione della porzione usucapita, sostenendo che i segni distintivi sarebbero stati apposti solo nel 2002. La Corte d'appello aveva invece ritenuto provato il possesso ultraventennale sin dal 1977, osservando che la rete e il fossato, per lo stato di abbandono e manutenzione, non impedivano in concreto l'accesso e il godimento della porzione come giardino pertinenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la società contrapponeva alla valutazione di merito una diversa lettura delle prove; la consapevolezza di godere di un bene altrui non esclude l'animus possidendi e la rete e il fossato, nelle condizioni accertate, non avevano impedito il godimento uti domino. Anche la successiva eliminazione della rete e colmatura del fossato è stata giudicata irrilevante rispetto al possesso ultraventennale già provato. Il secondo motivo è infondato perché il fatto storico indicato come omesso era stato esaminato dalla Corte d'appello, che lo aveva ritenuto irrilevante. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché investivano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle testimonianze, richiamando soltanto alcune deposizioni e senza confrontarsi con le ulteriori risultanze ritenute più affidabili dal giudice di merito; la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione del merito. La società è stata condannata a rifondere al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Rettamente dunque la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la presenza di rete e fosso,in quanto detti manufatti non impedirono al L. di godere uti domino del ben altrui, poichè in concreto potè fare un tanto per la non integrità di detti manufatti a causa dell’assenza di loro manutenzione.
La presenza di opere di confine non esclude il possesso se, per le loro condizioni concrete, non impediscono l'esercizio del godimento uti domino sul fondo altrui.
art. 1158 c.c.
Di conseguenza anche l’eliminazione radicale della rete e la colmatura integrale del fosso sono condotte irrilevanti in questo preciso quadro di provato possesso ultraventennale.
Accertato un possesso ultraventennale, la rimozione successiva dei manufatti di confine non è determinante per l'acquisto per usucapione, se il godimento del bene era già stato esercitato in precedenza.
art. 115 c.p.c.
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della srl Hotel Villa Franceschi alla rifusione in favore del L. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,tassate in globali Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.
La decisione non formula un'interpretazione dell'art. 115 c.p.c.; la norma è richiamata nel motivo, mentre il principio applicato dalla Corte riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della srl Hotel Villa Franceschi alla rifusione in favore del L. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,tassate in globali Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.
La decisione non formula un'interpretazione dell'art. 116 c.p.c.; la norma è richiamata nelle censure, che la Corte respinge perché dirette a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di merito.
art. 385 c.p.c.
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della srl Hotel Villa Franceschi alla rifusione in favore del L. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,tassate in globali Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
La norma è richiamata quale parametro per determinare l'importo del contributo unificato assunto a base dell'ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il possesso utile all'usucapione può sussistere anche in presenza di rete o fossato sul confine, quando le condizioni concrete di tali manufatti non impediscono l'accesso e il godimento della porzione di fondo altrui uti domino.
- La consapevolezza di esercitare il godimento su un bene altrui non esclude, di per sé, l'animus possidendi richiesto per l'usucapione.
- La successiva rimozione di una recinzione o il riempimento di un fossato non escludono un possesso ultraventennale già accertato, quando i manufatti, per il loro stato, non avevano concretamente impedito il godimento anteriore.
- La denuncia di omesso esame non è fondata quando il fatto storico indicato risulta esaminato dal giudice di merito, anche se è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione.
- Non è consentito ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale della controversia, mediante il richiamo selettivo ad alcune testimonianze senza confrontarsi con le ulteriori risultanze valorizzate dal giudice di merito.
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