Cassazione Penale, Sentenza n. 43397/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56, 110, 624-bis, comma 1, cod. pen., relativi a un tentativo di furto commesso a Messina il 9 maggio 2021 (tentativo di impossessarsi di 4 rubinetti da bagno, 15 maniglie di porte e varie suppellettili in marmo). Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) censura sulla affermazione di responsabilità (contestazione di fatto), (2) censura sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., (3) e (4) censure sull'operata graduazione della pena, con specifica doglianza sulla determinazione della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la parte principale del ricorso e ha respinto le censure relative alla responsabilità (primo motivo, ritenuto generico) e al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 (secondo motivo, ritenuto manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza che impone una valutazione ex ante del valore della cosa). Tuttavia i terzo e quarto motivo sono stati ritenuti fondati solo con riferimento al calcolo della pena pecuniaria: il giudice di merito aveva applicato tutte le riduzioni (per il tentativo, per le attenuanti generiche e per il rito) alla pena detentiva, ma aveva applicato alla multa soltanto la riduzione per il tentativo, omettendo le ulteriori riduzioni. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che la Cassazione ha rideterminato in Euro 533,00 di multa; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna alla reclusione (due anni) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo: il reato tentato è punito con le disposizioni previste per il reato consumato, tenendo conto delle speciali riduzioni previste per il tentativo (applicate dalla Corte nell'ambito della determinazione della pena)
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; indicata quale norma di coordinamento rispetto alle posizioni di concorso contestate
art. 624-bis, comma 1, cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (furto in specifiche fattispecie, come indicato nel capo di imputazione); il riferimento è alla fattispecie materiale sulla quale si è formata la condanna
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla particolare tenuità del danno patrimoniale: la Corte conferma che, nel tentativo di furto, la valutazione del danno ai fini dell'applicazione dell'attenuante deve essere fatta ex ante, sulla base delle modalità della condotta e degli elementi probatori; nel caso la misura e il valore degli oggetti tentati non consentivano di ritenere la tenuità.
art. 620 cod. proc. pen.
Norma che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di annullare la sentenza e, se del caso, di rideterminare la pena pecuniaria senza rinvio: qui è stato invocato per rideterminare direttamente la multa applicando le riduzioni omesse dal giudice di merito
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980)
Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980
Principio richiamato circa la necessità della valutazione ex ante del valore della cosa nel tentativo di furto per l'applicazione dell'art. 62 n. 4; la Corte lo utilizza per rigettare l'attenuante nel caso concreto
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono generalmente inammissibili se ripetitive di ragioni già dedotte in grado di merito; la Suprema Corte non è sede di riconsiderazione integrale del fatto.
- Per il tentativo di furto l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 richiede una valutazione ex ante del valore della cosa oggetto della sottrazione: non è sufficiente la mera affermazione della tenuità, bisogna verificare il valore complessivo alla luce delle modalità della condotta.
- Nella determinazione della pena devono essere applicate in modo coerente tutte le riduzioni spettanti (tentativo, attenuanti, rito): omissioni nel calcolo della pena pecuniaria possono essere corrette dalla Cassazione e determinare l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza che riguarda la multa.
- Quando la Corte di merito applica riduzioni multiple alla pena detentiva, è necessario applicare le medesime riduzioni anche alla pena pecuniaria, salvo ragioni specifiche e motivate per desumere un diverso trattamento; l'assenza di tale motivazione costituisce vizio correggibile in cassazione.
- La Cassazione può disporre l'annullamento limitato (ad esempio solo della parte pecuniaria) e la rideterminazione della sanzione senza rinvio se il calcolo è manifestamente errato e i parametri per la correzione sono determinabili sulla base degli elementi già presenti nel provvedimento impugnato.
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