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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13955/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania per due motivi principali: (1) errata qualificazione del fatto come estorsione (art. 629 c.p.) anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia (art. 393 c.p.), sostenendo che le condotte si erano limitate a minacce e che agiva per la restituzione di somme lecitamente prestate; (2) violazione per non aver eliminato dall'entità della pena la parte relativa a un capo dichiarato estinto per prescrizione (riferimento a art. 597 c.p.p. e al divieto di reformatio in pejus).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati in motivazione, la distinzione tra art. 393 c.p. e art. 629 c.p. si fonda sull'elemento intenzionale e sulla titolarità del diritto fatto valere; le minacce rivolte a terzi estranei al rapporto obbligatorio (i familiari del debitore) configurano estorsione. Secondo motivo: inammissibile e improcedibile perché la declaratoria di prescrizione adottata in appello riguardava il capo G) appellato dal Procuratore Generale, non il capo i), per cui non sussisteva alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)

    La Corte ha richiamato che la fattispecie riguarda chi agisce per far valere un preteso diritto tutelabile in sede giudiziaria; l'elemento decisivo è il fine (attuazione di un diritto), non l'intensità della violenza o della minaccia.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte ha confermato che è estorsione quando la condotta è diretta a conseguire un profitto ingiusto e, in particolare, quando le minacce/violenze sono rivolte a terzi estranei al rapporto obbligatorio, perché l'agente non può vantare un diritto tutelabile rispetto a tali soggetti.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamato nei motivi di ricorso (lett. c) ed e)); la Corte ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati o inutilizzabili rispetto alla ricostruzione di merito.

  • art. 597 cod. proc. pen. (impugnazioni in appello e prescrizione) - comma terzo

    Citatto dal ricorrente per lamentare mancata eliminazione della pena relativa a un capo estinto; la Corte ha chiarito che la prescrizione pronunciata in appello riguardava un diverso capo (G) e non il capo i), perciò non sussisteva la violazione lamentata.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso manifestamente infondato)

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).

  • art. 173 cod. proc. pen. (riassunto dei motivi)

    Richiamato come norma procedurale che ha permesso la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 393 c.p. e art. 629 c.p. si fonda sul fine dell'agente (tutelabilità della pretesa): se la violenza/minaccia è diretta a far valere un diritto realmente esercitabile, può integrarsi l'art. 393; se la condotta mira a ottenere un profitto ingiusto o colpisce terzi estranei al rapporto obbligatorio, integra l'estorsione (art. 629).
  • L'intensità della minaccia o della violenza incide sulla gravità della pena ma non costituisce di per sé criterio qualificante fra le due fattispecie: non si può trasformare automaticamente un 'esercizio arbitrario' in estorsione solo per la maggiore intensità della coercizione.
  • Quando le minacce sono rivolte a persone estranee al rapporto tra creditore e debitore (es. familiari), la qualificazione tende all'estorsione, perché l'agente non può rivendicare un diritto nei confronti di terzi estranei.
  • In impugnazione e in cassazione è fondamentale indicare con precisione il capo di imputazione interessato dalla prescrizione o da altre questioni: errori di individuazione dei capi possono rendere il motivo inammissibile o irricevibile.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi non superano la verifica di manifesta infondatezza o sono mal posti rispetto alla decisione impugnata; la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende è possibile in caso di ricorso manifestamente infondato.

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