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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 e della nota II-bis, punto 4, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Secondo l'Amministrazione, il contribuente avrebbe dovuto decadere dall'agevolazione "prima casa" ottenuta per l'acquisto del 2001, poiché aveva trasferito l'immobile alla moglie entro cinque anni dall'acquisto e non aveva riacquistato, entro l'anno successivo, un'altra abitazione principale. L'Agenzia sosteneva che l'esenzione prevista per gli atti relativi alla separazione personale riguardasse soltanto il trasferimento effettuato nell'ambito degli accordi di separazione, non anche gli effetti fiscali dell'originario acquisto agevolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha stabilito che il trasferimento della casa familiare alla moglie, effettuato in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati dal tribunale e destinato a garantire la conservazione dell'abitazione dei figli minori, non costituisce un'alienazione rilevante ai fini della decadenza dall'agevolazione "prima casa". La Corte ha valorizzato la funzione familiare e solutoria dell'atto, ritenendo prevalente la sua finalità di regolazione dei rapporti tra coniugi rispetto alla forma negoziale del trasferimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 74 del 1987, art. 19

    Il regime di esenzione è stato esteso agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi.

    La norma, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999, viene interpretata in senso ampio: gli atti compiuti nell'ambito della separazione personale possono beneficiare dell'esenzione fiscale quando siano funzionali alla regolazione dei rapporti familiari tra i coniugi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, nota II-bis, punto 4

    La decadenza dall'agevolazione prima casa è collegata all'alienazione dell'immobile acquistato con il beneficio prima del decorso di cinque anni, salvo il riacquisto entro un anno di altro immobile da destinare ad abitazione principale.

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento della casa familiare alla moglie in esecuzione degli accordi di separazione non integri un'alienazione volontaria rilevante ai fini della decadenza, pur avvenendo prima del decorso del quinquennio.

  • Costituzione, sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999

    La pronuncia ha esteso l'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 agli atti, documenti e provvedimenti relativi anche alla separazione personale, non soltanto al divorzio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo dell'Agenzia, ma lo ha giudicato infondato.

Massime di principio

  • Il trasferimento di un immobile effettuato tra coniugi in esecuzione di accordi di separazione consensuale, soprattutto quando serve a garantire la casa familiare e l'interesse dei figli, non deve essere automaticamente assimilato a una normale vendita o alienazione ai fini della decadenza dall'agevolazione prima casa.
  • Per valutare gli effetti fiscali di un atto compiuto durante una separazione non conta soltanto la forma del trasferimento, ma anche la sua causa concreta e la funzione di regolazione dei rapporti familiari.
  • L'esenzione collegata agli atti di separazione opera principalmente per gli atti realmente inerenti e funzionali alla crisi familiare; non si estende indistintamente a qualsiasi operazione compiuta dai coniugi nello stesso periodo.
  • Quando l'immobile acquistato con l'agevolazione continua a svolgere la funzione di abitazione familiare, sebbene venga attribuito all'altro coniuge per effetto della separazione, la finalità sostanziale dell'agevolazione può ritenersi preservata.
  • La decisione non ha richiesto di stabilire se la mancanza di risorse economiche costituisse forza maggiore, poiché è stato escluso a monte che il trasferimento nell'ambito della separazione configurasse una causa di decadenza.

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