Sentenza n. 6606/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale diniego dell’autorizzazione all’ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento dell’8 febbraio 2024 con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e negato contestualmente l’autorizzazione all’ingresso in Italia. Sono state contestate, in particolare, la mancata notificazione del provvedimento, la violazione del d.lgs. n. 286/1998 e l’illegittimità della revoca del nulla osta, nonché l’omesso rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’amministrazione aveva fondato la revoca su plurimi elementi ostativi, tra cui la mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022, secondo il modello indicato dalla circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 3/2022, la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e l’assenza della domanda al centro per l’impiego. Il ricorrente non ha prodotto l’asseverazione neppure in giudizio; quanto all’alloggio, ha depositato soltanto una comunicazione di cessione di fabbricato e una richiesta inoltrata al portale RIA, non ancora presentata al Comune competente. È stato inoltre sostenuto che avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti, ritenendolo infondato. La mancata notificazione del provvedimento di revoca e diniego è stata considerata irrilevante ai fini della legittimità dell’atto, incidendo eventualmente soltanto sulla decorrenza del termine per impugnarlo. Non è stata ravvisata alcuna violazione del d.lgs. n. 286/1998: la revoca era giustificata, tra l’altro, dalla mancata produzione dell’asseverazione richiesta dall’art. 44 d.l. n. 73/2022, volta ad attestare la capacità economica del datore di lavoro, e tale documento non è stato prodotto neppure in giudizio. Il giudice ha inoltre rilevato che non erano stati superati gli ulteriori motivi ostativi relativi all’idoneità alloggiativa e alla domanda al centro per l’impiego. Non poteva essere rilasciato neppure un permesso per attesa occupazione, poiché, in assenza di prova contraria, risultava una carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro; una diversa soluzione renderebbe privo di effetto il requisito del reddito minimo e favorirebbe condotte elusive della disciplina. La fattispecie è stata ritenuta diversa da precedenti favorevoli nei quali erano stati prodotti sia il certificato di idoneità alloggiativa sia l’asseverazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione all’esigenza di efficacia dell’attività amministrativa, perseguita anche mediante l’onere di asseverazione posto a carico delle parti.
art. 44 d.l. 73/2022
È individuato quale base dell’obbligo di attestare, mediante asseverazione redatta da un professionista terzo, la capacità economica del datore di lavoro nell’ambito della procedura per il lavoro subordinato.
d.lgs. 286/1998
Il giudice ha escluso che la revoca del nulla osta e il diniego dell’ingresso fossero contrari alla disciplina dell’immigrazione.
Massime di principio
- La mancata notificazione di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, potendo rilevare ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo.
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la mancata produzione dell’asseverazione richiesta per attestare la capacità economica del datore di lavoro costituisce un elemento ostativo alla permanenza del nulla osta, quando tale carenza non sia stata colmata neppure nel giudizio.
- La revoca del nulla osta può essere sorretta anche dalla persistente presenza di più motivi ostativi, quali l’assenza dell’asseverazione, della certificazione di idoneità alloggiativa e della domanda al centro per l’impiego.
- Quando risulti una carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro, non è dovuto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale soluzione vanificherebbe il requisito del reddito minimo e potrebbe favorire condotte elusive della disciplina sull’ingresso per lavoro subordinato.
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