Ordinanza n. 55/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: della nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-del 29.01.2026 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e legali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti di diniego all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 richiesta dalla ricorrente; ed occorrendo: della nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-del 02.01.2026 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e legali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza; della nota del 06.12.2025 del Questore di Messina, mai notificata o diversamente comunicata all’odierna ricorrente, recante il parere contrario all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 richiesta dalla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati di cui la ricorrente non abbia conseguito piena ed effettiva conoscenza ed altresì per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente e la conseguente condanna del Ministero resistente alla immediata assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 della ricorrente presso la sede richiesta per il tramite dell’istanza predetta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso alla comunicazione dei motivi ostativi e al parere contrario del Questore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego ministeriale alla propria istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso la sede richiesta. Ha inoltre contestato la comunicazione dei motivi ostativi e il parere contrario del Questore, deducendo la lesione della propria posizione e chiedendo anche l’accertamento del diritto all’assegnazione e la condanna dell’amministrazione all’immediata assegnazione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità, ma riferisce che il provvedimento si fonda anche su profili di incompatibilità e che la vicenda trae origine da un precedente giudicato favorevole alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata dalla ricorrente il 10 marzo 2026, perché tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., posto a garanzia dei termini a difesa. Inoltre, allo stato degli atti, ha considerato non integrati i presupposti cautelari, anche perché il compagno della ricorrente risultava occupato soltanto fino al 29 agosto 2025. Il Collegio ha aggiunto che gli ulteriori profili di incompatibilità posti a fondamento del diniego richiedono una più approfondita valutazione, non compatibile con la cognizione sommaria cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e della presenza di un precedente giudicato favorevole alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina l’assegnazione temporanea richiesta dalla ricorrente; il giudizio di merito sulla legittimità del diniego non è stato definito in questa fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Il termine per il deposito della documentazione cautelare è stato ritenuto posto a garanzia dei termini a difesa; la documentazione tardivamente depositata è stata dichiarata inutilizzabile.
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento cui accedeva la domanda cautelare è stata indicata come proposta dalla ricorrente.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare amministrativo, la documentazione depositata oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. può essere ritenuta inutilizzabile quando il termine sia funzionale alla garanzia dei tempi di difesa delle altre parti.
- La domanda cautelare può essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, non risultino adeguatamente comprovati i presupposti fattuali posti a fondamento dell’istanza, mentre gli ulteriori profili di illegittimità richiedano una più approfondita delibazione riservata alla fase di merito.
- La presenza di un precedente giudicato favorevole alla parte ricorrente non determina, di per sé, l’accoglimento della domanda cautelare in un successivo giudizio, potendo incidere sulla regolazione delle spese della fase cautelare.
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