Sentenza del 13/02/2015 n. 2930 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale notificata il 28 marzo 2003 per Euro 10.357,82, oltre spese, relativa a contributi assistenziali e somme aggiuntive dovuti per il periodo 1994-1996. La società contestava l'assenza di una preventiva notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza della pretesa e l'illegittimità delle sanzioni civili. La CTR aveva annullato la cartella, ritenendo necessario l'atto prodromico e applicabile il termine decadenziale previsto dalla disciplina successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso principale dell'INPS e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società. Ha stabilito che, per i crediti previdenziali riscossi mediante ruolo, la preventiva notifica di un avviso di accertamento non è necessaria, salvo specifiche previsioni normative; che i termini decadenziali introdotti dal D.Lgs. n. 46 del 1999 non sono retroattivi e non si applicano a crediti anteriori quando il ruolo era stato formato prima della loro entrata in vigore; e che le sanzioni civili previste dalla L. n. 662 del 1996 possono applicarsi anche alle omissioni contributive relative a periodi precedenti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 24, 25 e 36, comma 6
Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario.
La riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali segue una disciplina speciale. La cartella può essere valida anche senza un preventivo avviso di accertamento; inoltre, i termini decadenziali introdotti dalla normativa non operano retroattivamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 29
Le disposizioni generali sulla riscossione mediante ruolo possono applicarsi ai crediti previdenziali solo nei limiti e con le deroghe previste dalla disciplina speciale del D.Lgs. n. 46 del 1999.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 43
La disciplina degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi non è automaticamente estensibile ai crediti contributivi previdenziali.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217
Le sanzioni civili per omissioni contributive possono applicarsi anche a omissioni riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 18
La disposizione è richiamata nel quadro normativo relativo alle sanzioni civili per omissioni contributive e alla loro applicazione temporale.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14
La necessità di un atto prodromico, prevista per determinati procedimenti sanzionatori amministrativi, non è automaticamente applicabile alla riscossione dei contributi previdenziali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione della cartella non impone, per i crediti previdenziali, la preventiva notifica di un atto di accertamento, purché la pretesa sia sufficientemente individuabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'omissione della notifica di un atto presupposto può essere fatta valere impugnando l'atto consequenziale notificato.
Il principio generale sugli atti tributari consequenziali non determina, nel caso concreto, l'invalidità della cartella previdenziale, poiché per i contributi previdenziali l'avviso di accertamento non è normalmente un atto presupposto necessario.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali riscossi mediante ruolo, la cartella può essere notificata validamente anche senza un precedente avviso di accertamento, salvo che una specifica norma imponga diversamente.
- I termini di decadenza introdotti successivamente non possono essere applicati retroattivamente a ruoli formati quando tali termini non erano ancora previsti.
- Le sanzioni civili previdenziali possono avere un ambito temporale più ampio rispetto alle sanzioni tributarie e possono applicarsi a omissioni contributive anteriori alla legge che le disciplina, se la normativa e la giurisprudenza ne riconoscono l'efficacia.
- La contestazione della cartella in Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- L'annullamento della sentenza con rinvio non significa necessariamente definizione definitiva della lite: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi stabiliti dalla Corte di cassazione.
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