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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14743/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Salerno aveva riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, rideterminando la pena nei confronti dell'imputato per il reato di ricettazione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando il mancato accoglimento delle istanze difensive e chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Secondo il ricorrente, la motivazione dei giudici di merito non sarebbe stata corretta quanto alla riferibilità della condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sull'appartenenza della pistola al ricorrente, valorizzando sia il comportamento concludente tenuto spontaneamente dall'imputato sia la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche e meramente fattuali, quindi inidonee a evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del reato oggetto della condanna in appello; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito sulla riferibilità del bene al ricorrente era adeguata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto con censure generiche o meramente fattuali che non confrontino specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare reali criticità logiche o giuridiche della decisione di merito.
  • La motivazione sulla riferibilità del bene o della condotta contestata è sufficientemente sorretta quando il giudice di merito valorizzi plurimi elementi convergenti, come il comportamento dell'imputato e la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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