Cassazione Penale, Sentenza n. 21232/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per l'escussione dei testi Mazzeo e Fedele; 2) illogicità della motivazione quanto alla valutazione della prova dichiarativa; 3) violazione dell'art. 157 c.p. per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di illegale detenzione di esplosivi (art. 2 L. 895/67), sostenendo che tale reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi manifestamente infondati, ritenendo legittimo il rigetto della rinnovazione istruttoria in appello e non ammissibile una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: il reato previsto dall'art. 2 L. 895/67, commesso il 24 novembre 2014, si era estinto per prescrizione il 24 marzo 2025 (anche considerando le sospensioni), data anteriore alla pronuncia impugnata. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al delitto di detenzione di esplosivo; dalla pena complessiva è stata detratta la porzione relativa al reato estinto (pari a 2 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) e la pena per il delitto residuo è stata rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione e euro 5.000,00 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Legge 23 marzo 1961 n. 895 (art. 2)
commi relativi al delitto di detenzione di esplosivi
La fattispecie di illegale detenzione di esplosivi è stata valutata alla luce della data del fatto (24/11/2014) e del calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il reato alla data del 24/03/2025
Codice penale (art. 157)
Richiamato dal ricorrente in tema di declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha accolto che la norma impone la dichiarazione di estinzione quando il decorso del termine di prescrizione si è perfezionato prima della decisione
Codice di procedura penale (art. 620 comma 1 lett. l)
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norma applicata per la rideterminazione della pena in sede di annullamento senza rinvio, consentendo alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena residua detraendo la parte relativa al reato estinto
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Astone)
Principio secondo cui, in appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente la decisione di accoglimento di una richiesta di rinnovazione istruttoria; invece può rigettarla implicitamente quando esistano elementi sufficienti a decidere sulla responsabilità
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone)
Affermato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova: la Cassazione verifica la presenza di un apparato argomentativo logico ma non può rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove
Massime di principio
- In appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria: il giudice è obbligato a motivare espressamente soltanto se la accoglie; può invece rigettarla implicitamente quando ritenga che il materiale probatorio già acquisito sia sufficiente a decidere sulla responsabilità.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: il sindacato di legittimità verifica la logicità e la completezza dell'apparato motivazionale, ma non ammette una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove.
- Se una fattispecie è estinta per prescrizione anteriormente alla pronuncia impugnata, la Corte deve dichiarare l'estinzione e annullare la parte di sentenza relativa: è possibile l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena residua detraendo la porzione riferibile al reato estinto.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati gli effetti delle sospensioni: il termine di estinzione può cadere prima della decisione e, in tal caso, produce l'obbligo di declaratoria da parte del giudice.
- Una mera prospettazione di una diversa o più favorevole valutazione delle risultanze processuali non integra di per sé un vizio di legittimità: occorre dimostrare la carenza o l'illogicità della motivazione del giudice di merito.
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