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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14932/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la legittimità di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, emessi da Roma Capitale per maggiore imposta su immobili di sua proprietà. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR riportato erroneamente nella narrativa che i ricorsi originari erano stati accolti, mentre erano stati respinti; 2) ulteriore violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita mancanza, nella sentenza d'appello, dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto del rigetto; 3) violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 74 l. 342/2000, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate, soggetto competente sulla rendita catastale, e che comunque non avrebbe potuto valorizzare la rendita in atti perché non notificata al contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che l'errore della CTR sulla sorte dei ricorsi di primo grado fosse un mero errore materiale, non incidente sulla validità della decisione né configurante contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che dalla sentenza impugnata emergevano chiaramente le ragioni del rigetto dell'appello. Ha infine negato la necessità del litisconsorzio con l'Agenzia del Territorio nelle controversie ICI contro il Comune, trattandosi di rapporti distinti e autonomi, e ha confermato che la base imponibile ICI va determinata sulla rendita catastale risultante in catasto, che diviene vincolante se non impugnata autonomamente nei termini; la mancata notifica della rendita non giovava al contribuente, poiché l'atto catastale non era stato tempestivamente impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata; tuttavia un errore materiale nella narrativa non determina invalidità se il contenuto decisorio è comunque inequivoco e la motivazione consente di comprendere la statuizione.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per escludere il litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio nelle controversie sull'ICI riferite alla rendita catastale.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato insieme all'art. 14 d.lgs. 546/1992 per sostenere, ma poi escludere, la necessità di rinvio/integrazione del contraddittorio.

  • art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342

    La disposizione non incide sulla disciplina sostanziale del rapporto ICI; rimette in termini il contribuente per impugnare gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti poi negli avvisi impositivi.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile ICI è determinata dal valore degli immobili; per i fabbricati iscritti in catasto, essa deriva dalla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione moltiplicata secondo legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di motivazione apparente o il mancato rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.

  • art. 102 c.p.c.

    È esclusa la sua applicazione perché tra Comune e Agenzia del Territorio non vi è litisconsorzio necessario, ma eventualmente un rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Un mero errore materiale nella parte narrativa della sentenza non ne determina la nullità quando dal complessivo contenuto dell'atto risulti inequivocamente quale sia stata la decisione assunta e quali siano le ragioni del decisum.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili, non già una motivazione ritenuta semplicemente insufficiente o non condivisibile.
  • Nelle controversie ICI promosse contro il Comune, le contestazioni sull'attribuzione della rendita catastale non integrano un litisconsorzio necessario con l'Agenzia competente; il rapporto tra impugnazione dell'atto impositivo e impugnazione dell'atto catastale resta autonomo e distinto.
  • Ai fini dell'ICI, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è vincolata alla rendita catastale risultante in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione; tale dato è oggettivo e vincolante per il rapporto tributario, salvo autonoma impugnazione dell'atto di attribuzione o modifica della rendita nei termini di legge.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto catastale rende definitiva la rendita attribuita e impedisce di contestarla incidentalmente nel giudizio contro l'avviso ICI emesso dall'ente locale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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