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Sentenza

Sentenza n. 5097/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere n. 19 del 13 novembre 2024 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS relativa al “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/72025: - del parere n. 72 del 21 maggio 2025 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS relativa al “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” pubblicato in data 29 maggio 2025; - della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 recante l’approvazione della c.d. “Relazione IROPI” relativa ai “Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del Ponte sullo Stretto di Messina”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202414111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: pareri della Commissione tecnica VIA-VAS relativi al Ponte sullo Stretto di Messina e deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione della relazione IROPI

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e concessionaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni hanno impugnato il parere n. 19 del 13 novembre 2024 della Commissione tecnica VIA-VAS e, con motivi aggiunti, il parere n. 72 del 21 maggio 2025 e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Hanno dedotto, tra l'altro, violazione delle direttive VIA, VAS e Habitat, omessa valutazione comparativa tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell'opera, mancata considerazione dell'opzione zero e delle soluzioni alternative, illegittimità derivata del d.l. n. 35/2023 per contrasto con i principi costituzionali di tutela dell'ambiente, salute, buon andamento e libertà economica, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità nella valutazione di incidenza, violazione dei principi di precauzione e prevenzione, omessa o insufficiente documentazione degli IROPI, nonché criticità relative alla gestione delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti e del traffico dei cantieri. Le amministrazioni resistenti e la società concessionaria hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'impugnazione di atti endoprocedimentali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondata l'eccezione secondo cui gli atti impugnati sono endoprocedimentali e non immediatamente lesivi. Secondo il Collegio, nella disciplina delle grandi opere la Commissione VIA-VAS e il Ministero svolgono una funzione istruttoria, mentre la valutazione conclusiva della compatibilità ambientale spetta all'organo politico competente, individuato nel CIPESS in sede di approvazione del progetto definitivo. Il d.l. n. 35/2023 non ha attribuito alla Commissione un potere decisorio esclusivo sulla compatibilità ambientale del Ponte, ma deve essere coordinato con la disciplina previgente del d.lgs. n. 163/2006, mantenuta applicabile dall'art. 225 d.lgs. n. 36/2023. Il CIPESS può discostarsi dalle risultanze tecniche, anche negative, purché si confronti con esse e motivi adeguatamente; l'eventuale valutazione della necessità di rinnovare o aggiornare la VIA, così come i vizi della fase istruttoria non superati, potrà essere fatta valere contro la successiva delibera CIPESS di approvazione del progetto definitivo. Anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa alla relazione IROPI è stata ritenuta endoprocedimentale e non immediatamente impugnabile. Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione, e ha compensato integralmente le spese in ragione della novità della disciplina e delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 35/2023, convertito in l. 58/2023

    riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera

    La disposizione disciplina una procedura speciale per il Ponte, ma non esclude la competenza decisoria del CIPESS sulla compatibilità ambientale in sede di approvazione del progetto definitivo.

  • art. 225, commi 10 e 11, d.lgs. 36/2023

    attribuzioni di competenza

    Mantiene applicabili, per le grandi opere, le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 relative alla VIA e conserva le attribuzioni di competenza vigenti al momento dell'avvio del progetto.

  • artt. 182, 183, 184 e 185 d.lgs. 163/2006

    Nel procedimento relativo alle grandi opere, la Commissione e il Ministero svolgono attività istruttoria, mentre il CIPESS conserva la competenza a esprimere la valutazione conclusiva di compatibilità ambientale, anche in relazione al progetto definitivo.

  • art. 183, comma 6, d.lgs. 163/2006

    Attribuisce al CIPE, oggi CIPESS, la competenza ad adottare il provvedimento di compatibilità ambientale contestualmente all'approvazione del progetto preliminare, esprimendo la prevalenza della valutazione politico-amministrativa rispetto all'istruttoria tecnica.

  • art. 166 d.lgs. 163/2006

    Attribuisce al CIPESS l'approvazione del progetto definitivo e, con essa, l'ultima parola sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche quando emergano risultanze istruttorie negative.

  • art. 185 d.lgs. 163/2006

    Disciplina l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale in caso di differenze significative tra progetto preliminare e definitivo, senza sottrarre al CIPESS la decisione conclusiva.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la Commissione tecnica VIA-VAS quale organo titolare dell'istruttoria tecnica, non della decisione finale sulla compatibilità ambientale della grande opera.

  • art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006

    È richiamato nel dibattito sulla temporaneità e sull'attualità della VIA, ma il TAR non decide nel merito la questione, dichiarando il ricorso prematuro per l'impugnazione di atti endoprocedimentali.

  • art. 6, paragrafo 4, direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)

    Consente, in presenza di impatti negativi e in assenza di soluzioni alternative, la prosecuzione del progetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attraverso una decisione dell'autorità competente adeguatamente motivata.

  • art. 8-bis direttiva 2011/92/UE

    È richiamato per il principio di attualità della VIA al momento dell'autorizzazione dell'intervento, questione lasciata non definita per la prematurità dell'impugnazione.

  • art. 13 legge 349/1986

    È richiamato quale base del riconoscimento delle associazioni ambientaliste e della loro legittimazione a rappresentare interessi diffusi ambientali.

  • art. 18 legge 349/1986

    È richiamato quale ulteriore fondamento del riconoscimento e della legittimazione delle associazioni ambientaliste.

Massime di principio

  • Nelle procedure relative alle grandi opere, i pareri della Commissione VIA-VAS e gli atti istruttori del Ministero hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili quando la decisione conclusiva sulla compatibilità ambientale e sull'approvazione del progetto spetta a un organo politico quale il CIPESS.
  • La disciplina speciale dettata per una grande opera dal d.l. n. 35/2023 deve essere coordinata con le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 mantenute applicabili dall'art. 225 d.lgs. n. 36/2023, ove compatibili; la specialità della disciplina sopravvenuta non comporta, di per sé, l'esclusione dell'assetto di competenze previgente.
  • Il CIPESS, quale autorità competente alla decisione conclusiva sulla compatibilità ambientale della grande opera, non è vincolato alle risultanze dell'istruttoria tecnica e può discostarsene, anche in presenza di valutazioni negative, purché si confronti puntualmente con esse e motivi sulle ragioni della loro recessività, considerando anche l'assenza di soluzioni alternative ove richiesta dal diritto ambientale europeo.
  • Le questioni relative alla necessità di rinnovare o aggiornare la VIA per il mutamento nel tempo del contesto ambientale devono essere dedotte, in via ordinaria, contro l'atto conclusivo di approvazione del progetto, non contro il parere istruttorio della Commissione, salvo che quest'ultimo produca una lesione immediata e autonoma.
  • I vizi della fase istruttoria ambientale possono essere fatti valere contro la successiva delibera CIPESS di approvazione del progetto definitivo, qualora l'organo decisorio non vi abbia posto rimedio o non abbia adeguatamente motivato in ordine alle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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