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Sentenza

Sentenza n. 10922/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 1858/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 19745/2020, pubblicata in data 25/02/2021, notificata in data 12/04/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202601918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 1858/2021, che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione di trattenute stipendiali relative all'indennità integrativa speciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 1858/2021, passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio per un importo corrispondente all'indennità integrativa speciale, riconosciuto il diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto all'estero e disposto il rimborso delle somme trattenute nella misura di euro 532,01 mensili. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'avvenuta esecuzione della sentenza, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha affermato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, ritenendo giustificata dal ritardo la condanna al pagamento di una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Le penalità devono essere commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    Il ritardo dell'amministrazione nella corresponsione delle somme riconosciute da un giudicato può giustificare un'astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, quando il creditore allega l'inadempimento e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e porre a carico dell'amministrazione l'onere delle conseguenze dell'inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dalla decisione passata in giudicato.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine impartito, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine di intervento e l'eventuale assenza di compenso.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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