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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12331/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano ripetitive di quelle già avanzate in appello e già puntualmente disattese, oltre a essere sorrette da una censura sull'elemento soggettivo formulata in modo generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 aprile 2024. Dal testo emerge che i motivi riproducevano censure già sollevate in appello e già esaminate e confutate dai giudici di merito. In particolare, la difesa contestava l'insussistenza degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, con riferimento anche alla mancanza dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS in capo all'esercente e all'asserito difetto di conoscenza della situazione concreta e normativa da parte di chi svolgeva di fatto l'attività. Veniva inoltre dedotta la questione dell'elemento psicologico, ma in modo ritenuto generico e meramente assertivo.

Norme richiamate

  • art. 88 TULPS

    La sentenza richiama la necessità dell'autorizzazione di polizia in capo all'esercente quale titolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice richiamata nel giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È desumibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello e già specificamente esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione.
  • La deduzione del difetto dell'elemento psicologico deve essere specifica e argomentata: una censura meramente assertiva non è idonea a superare la motivazione di merito.
  • Quando la fattispecie incriminatrice richiede un titolo autorizzatorio o presupposti amministrativi per l'esercizio dell'attività, la verifica della loro sussistenza e della consapevolezza della situazione concreta da parte dell'agente rileva ai fini della configurabilità del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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