Cassazione Penale, Sentenza n. 05373/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva applicato a XXXXXXX la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava vizio di motivazione quanto alla proporzionalità e adeguatezza della misura (anche alla luce delle indicazioni della Corte regolatrice) e contestava la valutazione prognostica negativa relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 275, comma 2-bis c.p.p., sostenendo che la decisione si fondava su elementi generici e non su concreta prova del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia svolto un nuovo giudizio conforme al rinvio della Sez. 5 n. 17231/2025 e che la decisione sia adeguatamente motivata. La motivazione si basa su elementi fattuali concreti: visione del filmato di videosorveglianza che documenta un'aggressione particolarmente violenta e brutale (calci e pugni alla testa anche quando la vittima era inerme) compiuta in concorso con altri; il motivo dell'aggressione (la vittima era intervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti degli indagati) è stato valutato come indicativo della pericolosità e della proditoria intenzionalità. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha formulato una prognosi negativa motivata sul rischio di recidiva e sul carattere violento dell'indagato; tale valutazione di merito è ritenuta logica e non censurabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 2-bis
Norma richiamata in relazione alla valutazione della concessione della sospensione condizionale della pena; il Tribunale ha escluso il beneficio ritenendo, con motivazione prognostica, che non sussistano elementi a favore atti a supportare la concessione, anche in presenza di incensuratezza.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione sulla misura cautelare.
Cass. Sez. 5, sent. n. 17231/2025 (rinvio)
Decisione della Corte che aveva annullato la precedente ordinanza per errata valutazione di precedenti penali inesistenti; la Cassazione ha rinviato il tema al Tribunale del Riesame che ha eseguito un nuovo giudizio conforme al mandato.
Massime di principio
- La gravità e la brutalità della condotta, quando documentate da elementi oggettivi (es. filmati), possono giustificare l'applicazione di misure cautelari anche in assenza di precedenti penali.
- La valutazione della pericolosità e della prognosi di recidiva è eminentemente di merito: se adeguatamente motivata su elementi concreti, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata sul comportamento specifico dell'indagato e sul contesto fattuale (es. modus operandi, motivazione dell'aggressione), non solo sul titolo di reato astratto.
- La presenza di video o altre prove dirette che documentano la violenza influisce fortemente sulla valutazione cautelare e sulla previsione negativa circa la concessione di benefici come la sospensione condizionale.
- Un precedente annullamento per vizi formali o motivazionali impone al giudice che riesamina la misura di effettuare un nuovo, completo giudizio sulle stesse questioni, potendo tuttavia confermare la misura se emergono elementi concreti a sostegno.
- Nel contestare una misura cautelare è utile per il difensore fornire elementi concreti e contrastanti sulla pericolosità e sulla prognosi (es. elementi di personalità, legami familiari, lavoro, assenza di comportamenti violenti abituali) per rendere meno solida la valutazione negativa del giudice.
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