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Sentenza

Sentenza n. 770/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n.37 prot.4031 del 5 maggio 2016 di rigetto della domanda di condono edilizio n.63 del 15 febbraio 1995 con cui veniva disposta la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi;

Giustizia amministrativa201600594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rigetto della domanda di condono edilizio, con contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 37 del 5 maggio 2016, con cui il Comune di Ponza aveva rigettato una domanda di condono edilizio presentata nel 1995 e ordinato la demolizione delle opere eseguite in assenza di titoli autorizzativi. Dal testo emerge che il vizio dedotto riguardava la mancata notificazione ai proprietari, inclusa la ricorrente, dell’avviso di rigetto dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento del 13 aprile 2022 con cui, preso atto dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ha revocato l’ordinanza impugnata per riaprire il procedimento. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente dalla sopravvenuta revoca dell’ordinanza impugnata e dalla riapertura del procedimento amministrativo. Il Collegio ha qualificato la pronuncia come decisione di merito, subordinata all’accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale degli interessi integralmente favorevole al ricorrente e risultante in modo chiaro dagli atti. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione si è avveduta del vizio procedimentale dedotto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata notificazione ai proprietari del preavviso di rigetto dell’istanza di condono edilizio è stata riconosciuta dall’amministrazione quale vizio procedimentale, posto a fondamento della revoca dell’ordinanza impugnata e della riapertura del procedimento.

  • art. 82 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza di fissazione dell’udienza depositata dalla parte resistente dopo l’avviso di perenzione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza che dal testo emerga una specifica applicazione ulteriore rispetto alla declaratoria conclusiva.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza, senza che dal testo emerga una specifica questione interpretativa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una successiva determinazione che realizza integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente; tale sopravvenuta soddisfazione deve risultare in modo chiaro e inequivoco dagli atti.
  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, accompagnata dalla riapertura del procedimento amministrativo e motivata dal riconoscimento del vizio procedimentale dedotto in giudizio, può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimini integralmente l’assetto lesivo contestato.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito fondata sull’accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale degli interessi favorevole al ricorrente e integralmente satisfattivo della pretesa azionata.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione quando questa abbia rimosso l’atto impugnato solo dopo la proposizione del ricorso e in relazione al vizio dedotto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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