Sentenza del 29/05/2017 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sanzioni - Comunicazione telematica dei dati relativa alla dichiarazione di intento - D.L. n. 746/1983 - Mera modifica del termine ex d.l. n. 16/2012 - Persistenza del fatto punibile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva annullato una sanzione di 30.637,94 euro. La sanzione riguardava l'invio tardivo della comunicazione telematica dei dati relativi a due dichiarazioni d'intento, effettuato oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento. L'Ufficio ha sostenuto che l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012 non avesse abrogato l'obbligo né eliminato la punibilità della violazione, ma avesse soltanto modificato il termine per l'adempimento. La società ha invece sostenuto che, in applicazione del principio di legalità e del favor rei, la modifica normativa avesse reso non più punibile la condotta contestata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la modifica del termine per la comunicazione non ha introdotto una nuova fattispecie né abrogato il fatto punibile, ma ha inciso soltanto su un aspetto procedurale dell'adempimento. La violazione deve quindi essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell'omissione, quando era previsto l'invio entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione d'intento. È stata confermata la legittimità dell'atto di irrogazione della sanzione e la società è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 3.000 euro in favore dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, convertito in legge n. 17/1984
Prevedeva l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica dei dati entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento delle dichiarazioni d'intento.
La violazione dell'obbligo di comunicazione entro il termine allora vigente costituiva un fatto punibile.
Art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012
Ha differito il termine di presentazione della comunicazione, facendolo coincidere con quello della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.
La norma ha modificato il termine dell'adempimento, senza abrogare l'obbligo di comunicazione né la punibilità della sua inosservanza. La modifica non ha efficacia retroattiva.
Art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997
Disciplina il principio di legalità e il favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Non è stato violato il principio di legalità, perché il fatto contestato non è stato abrogato dalla normativa successiva: è rimasto punibile l'omesso o tardivo adempimento, pur essendo cambiato il termine.
Artt. 7, comma 4-bis, e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997
Costituiscono il riferimento sanzionatorio utilizzato per l'irrogazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi connessi alle dichiarazioni d'intento.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state poste a carico della società appellata.
Massime di principio
- Quando una riforma modifica soltanto il termine o le modalità di un adempimento, senza eliminare l'obbligo e la relativa sanzione, la condotta resta in linea generale punibile.
- Per valutare la sanzionabilità di una violazione occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento in cui l'inadempimento si è verificato, salvo che una disposizione successiva abbia effettivamente abrogato la fattispecie o introdotto una disciplina più favorevole applicabile retroattivamente.
- Il principio del favor rei non si applica automaticamente a ogni modifica normativa: è necessario verificare se la norma successiva abbia eliminato il fatto punibile oppure abbia soltanto modificato un termine procedurale.
- La modifica del termine di presentazione di una comunicazione non comporta di per sé l'estinzione delle violazioni già perfezionate secondo il termine precedente.
- Ai fini della certezza della contestazione, assume rilievo anche il momento in cui la violazione è stata rilevata e contestata, soprattutto se tale contestazione è anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa.
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