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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10104/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova: si censurava la riforma della sentenza assolutoria da parte della Corte d'Appello senza adeguata "motivazione rafforzata", sostenendo che non vi fossero nuovi elementi di prova e che la decisione fosse basata su una reinterpretazione inammissibile del medesimo compendio probatorio; 2) vizio di motivazione relativo alla liquidazione del danno morale: si lamentava che la Corte di Appello avesse riconosciuto e liquidato un danno morale non richiesto dalla parte civile, quantificandolo arbitrariamente e senza tener conto che la vittima era già stata risarcita in altro processo (versamento di €4.600 e estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 74/2000).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la totale riforma dell'assoluzione (motivazione "rafforzata"), evidenziando che il Tribunale si era basato su valutazioni soggettive non fondate su massime di esperienza e valorizzando la confessione della ricorrente e le dichiarazioni di testi; 2) la richiesta di risarcimento comprende tutte le voci di danno anche se non esplicitamente indicate e la Corte ha dato ragioni, anche se sommarie, della quantificazione del danno morale, sul presupposto che in quel processo il danno liquidato riguardava la mancata assistenza e non le lesioni già risarcite in altro giudizio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nulla è stato riconosciuto in favore della parte civile per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, commi 1 e 7

    Richiamato come norma di riferimento per il fatto oggetto del processo (incidente stradale e conseguenze), la pronuncia valuta la responsabilità penale e le connesse conseguenze civili emergenti dall'evento, ponendo la condotta della ricorrente nel quadro del reato contestato.

  • Codice penale, art. 590

    Citato in relazione a un distinto procedimento davanti al Giudice di Pace (riguardante la vittima), il provvedimento di quel giudizio si era chiuso con estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte rileva che tale riparazione non impedisce che, nel processo in esame, si liquidi un danno morale diverso (mancata assistenza).

  • D.lgs. 74/2000, art. 35

    Richiamato solo come riferimento al titolo dell'estinzione del reato nel diverso procedimento (condotte riparatorie), la Corte sottolinea che l'estinzione in quel procedimento non preclude la valutazione autonoma del danno morale nel processo attuale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, sulla base della valutazione delle ragioni dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte d'appello che riformi totalmente una sentenza assolutoria deve fornire una "motivazione rafforzata": deve esporre un'analisi critica rigorosa e confutare i punti più rilevanti della motivazione del primo grado indicando specifici dati fattuali giustificativi della diversa valutazione.
  • La confessione dell'imputato, se ritenuta veritiera, genuina e attendibile dal giudice, può costituire prova sufficiente di responsabilità anche in assenza di ulteriori riscontri esterni; il giudice deve motivare sulla sua attendibilità.
  • La domanda di risarcimento comprende anche voci di danno non espressamente specificate; la quantificazione del danno morale spetta al giudice del merito e la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di una motivazione idonea, anche se sintetica.
  • Il risarcimento riconosciuto in un procedimento distinto per le lesioni non esclude la possibilità di liquidare, in altro processo, un danno di distinta natura (es.: danno morale per mancata assistenza), purché si dia conto della differenziazione delle voci di danno.
  • In sede di legittimità, il ricorso inammissibile o rigettato può comportare l'onere, a carico del ricorrente, del pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo specifiche ragioni che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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