Cassazione Penale, Sentenza n. 34752/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione per il rigetto da parte della Corte d'appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in relazione all'escussione del teste Emilio Sommaruga. Il ricorrente sosteneva che l'escussione era necessaria per dimostrare l'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto di Italiano nella DUEFFE S.r.l. e che Italiano era invece un delegato privo di autonomia, alle dipendenze di altri coimputati (Fato e Farotti). In appello era stata richiesta inoltre l'escussione del coimputato Bellanova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la rinnovazione istruttoria: il ricorrente non aveva giustificato l'impedimento a citare il teste in primo grado e la testimonianza richiesta era ritenuta parziale e non decisiva, poiché riferita a un solo comparto aziendale e incapace di rimuovere il quadro probatorio già acquisito. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come modificato).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite della motivazione del motivo di ricorso in cassazione; il motivo era redatto nei limiti strettamente necessari ai sensi della norma
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020
Norma richiamata in riferimento alla trattazione cartolare del ricorso e alla disciplina sulle modalità di deposito della requisitoria del P.M.
art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021
Richiamata per la proroga della disciplina relativa alla trattazione cartolare fino al 31 dicembre 2021
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: è ammissibile solo se i dati probatori precedenti sono incerti e la prova nuova richiesta è decisiva; inoltre va giustificata l'impossibilità di acquisire la prova in primo grado
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 (giurisprudenza costituzionale)
Richiamata come parametro per la determinazione equitativa della penalità pecuniaria in relazione all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va autorizzata solo se la prova richiesta è decisiva e i dati probatori precedenti risultano incerti
- Il ricorrente deve spiegare perché non ha escusso il teste in primo grado o dimostrare l'impossibilità di farlo; l'assenza di tale giustificazione può giustificare il rigetto
- La discrezionalità motivata del giudice di appello nel valutare l'inutilità o la parzialità di una testimonianza è sindacabile in Cassazione solo se manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- In giudizio penale la prova della qualità di amministratore di fatto può essere fornita anche da elementi indiziari e atti materiali (es. incasso di assegni, gestione diretta di risorse, dichiarazioni di dipendenti); una singola testimonianza locale, se non decisiva, non ribalta un quadro probatorio consolidato
- In caso di ricorso inammissibile in Cassazione il ricorrente può essere condannato a spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e la completezza del motivo prima di proporre il ricorso
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