Cassazione Penale, Sentenza n. 38663/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'8/05/2025 per incompetenza funzionale, rilevabile d'ufficio, ritenendo che la revoca definitiva della misura domiciliare rientri nelle attribuzioni esclusive del Tribunale di sorveglianza (mentre il Magistrato può disporre solo la sospensione provvisoria). Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il giudizio di competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'esecuzione della pena presso il domicilio disposta ai sensi dell'art. 1 legge n. 199/2010 per presunti reiterati comportamenti del condannato incompatibili con la detenzione domiciliare. Il reclamante eccepiva di aver rispettato gli orari e di aver giustificato tutti gli allontanamenti (es. il 3/05/2025 allontanamento a bordo di ambulanza per incidente domestico, con pronto avviso ai Carabinieri).
Norme richiamate
legge 1/2010, art. 1, comma 8 (legge n. 199/2010)
"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater..."
La Corte interpreta che il rinvio operato dall'art. 1, comma 8 alla disciplina dell'Ordinamento penitenziario si applica alle misure di detenzione domiciliare previste dalla legge n.199/2010, salvo espressa deroga; quindi valgono le regole generali di competenza salvo casi espressamente attribuiti al Magistrato.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 6
"revoca della detenzione domiciliare se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure"
Prevede la possibilità di revoca per comportamento incompatibile; la Corte segnala però che la decisione di revoca rientra tra le attribuzioni del Tribunale di sorveglianza e non del Magistrato quando si tratta di revoca definitiva.
Ordinamento penitenziario, art. 51-ter
citato implicitamente come norma che attribuisce al Magistrato la sospensione provvisoria
Secondo la Corte l'art. 51-ter autorizza il Magistrato di sorveglianza a disporre una sospensione provvisoria della misura e a trasmettere quindi gli atti al Tribunale, ma non ad adottare direttamente la revoca definitiva della detenzione domiciliare.
Costituzione, art. 111, comma 7
"ricorso straordinario per cassazione" (rimedio indicato per i provvedimenti che incidono sulla libertà personale)
Indica che l'unico rimedio esperibile contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale disposti ai sensi dell'art. 1 legge 199/2010 è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., essendo tali provvedimenti privi di una specifica via di impugnazione ordinaria.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento)
Richiamato come normativa di esecuzione compatibile che integra le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n.199/2010; contribuisce al quadro normativo applicabile alla misura domiciliare.
Massime di principio
- La revoca definitiva della detenzione domiciliare per "comportamento incompatibile" è decisione di competenza del Tribunale di sorveglianza; se adottata direttamente dal Magistrato di sorveglianza costituisce vizio di incompetenza funzionale annullabile d'ufficio.
- Il Magistrato di sorveglianza può adottare misure provvisorie (sospensione) e deve trasmettere gli atti al Tribunale perché questo decida sulla revoca definitiva.
- Se la revoca è adottata sulla base della legge n.199/2010, si applicano le disposizioni dell'Ordinamento penitenziario richiamate dall'art.1 comma 8 salvo espressa deroga; quindi va verificata la competenza secondo le regole generali dell'ordinamento.
- L'incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti all'autorità competente.
- Per il condannato che contesta la revoca è importante documentare e conservare prove delle giustificazioni degli allontanamenti (certificati medici, comunicazioni alle Forze di Polizia, documentazione dell'evento) poiché la verifica della "incompatibilità" è fattuale e richiede elementi concreti.
- Il rimedio processuale appropriato contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale adottati nell'ambito della legge n.199/2010 è il ricorso straordinario per cassazione ex art.111, comma 7 Cost., salvo diversa previsione normativa.
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