Cassazione Civile, Ordinanza n. 05689/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il prezzo di asseriti beni mobili venduti a due coniugi. Gli ingiunti si opposero sostenendo che non vi fosse stata una compravendita tra loro e la società, ma che quei beni fossero stati trasferiti dai futuri cessionari delle quote sociali come parte del regolamento economico di una più ampia operazione di cessione di partecipazioni tra due coppie di coniugi. In primo grado l’opposizione fu rigettata. In appello gli opponenti produssero integralmente una scrittura privata del 7.11.2000, ritenuta ammissibile e decisiva, e la Corte territoriale accolse l’opposizione ritenendo non provata la vendita dei beni da parte della società e ricostruendo il trasferimento dei beni come parziale esecuzione del corrispettivo dovuto per la cessione delle quote. La curatela del fallimento della società propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ammesso la produzione in appello della scrittura privata integrale, ritenendo senza adeguata prova la sua indispensabilità e la non imputabilità della mancata produzione in primo grado; 2) violazione degli artt. 2469 e 2473 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe confuso la disciplina della cessione di quote con quella del recesso del socio e che, in una cessione di partecipazioni, la società resta estranea al rapporto e non può essere tenuta al pagamento del corrispettivo; 3) omessa motivazione su fatti decisivi e violazione dell’art. 2704 c.c., deducendo che non era spiegato perché la società dovesse rispondere delle obbligazioni tra soci e che la scrittura del 7.11.2000 sarebbe stata inopponibile al fallimento per difetto di data certa. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, evidenziando che la sentenza d’appello era sorretta da plurime rationes decidendi autonome: in particolare, l’assenza di prova della compravendita da parte della società, la presenza di un principio di prova scritto e la conferma testimoniale della versione degli opponenti. Inoltre ha osservato che il secondo motivo non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non aveva applicato la disciplina del recesso ma aveva semplicemente escluso che fosse provata una vendita della società. Quanto al vizio motivazionale, è stato ribadito che l’art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una generica mancanza di motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata attività difensiva degli intimati, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della curatela fallimentare. Ha ritenuto che le censure non aggredissero tutte le autonome ragioni della decisione d’appello e, in parte, non centrassero la ratio decidendi. In particolare: la censura sulla prova documentale non scalfiva gli ulteriori argomenti della sentenza impugnata; la doglianza sulla disciplina societaria era inconferente perché nel merito non si discuteva di recesso ma della mancanza di prova di una compravendita tra società e acquirenti; la censura motivazionale era formulata fuori dai limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
versione applicabile ratione temporis, anteriore al d.l. n. 83 del 2012
Nel regime previgente, la nuova prova documentale in appello è ammissibile solo se indispensabile e se la mancata produzione in primo grado è incolpevole.
art. 2697 c.c.
La prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria grava sul creditore opposto; una semplice fattura non basta a dimostrare la compravendita contestata.
art. 2469 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per distinguere il trasferimento di partecipazioni, ma la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva applicato questa disciplina al caso concreto.
art. 2473 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di recesso del socio, ma ritenuto inconferente perché il recesso non era oggetto del giudizio di merito.
art. 2704 c.c.
La censura di inopponibilità per difetto di data certa è stata ritenuta non decisiva e, comunque, non idonea a superare le altre rationes decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una generica omessa motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiesto il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte, perché l'eventuale accoglimento di una doglianza non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare integralmente il fatto costitutivo del proprio credito; la sola fattura, in presenza di contestazione, non è di regola sufficiente a dimostrare l'esistenza della compravendita.
- Nelle cessioni di partecipazioni sociali tra soci, la società non diventa automaticamente debitrice del corrispettivo dovuto tra cedente e cessionario: occorre un autonomo titolo che giustifichi l'obbligazione della società.
- La produzione in appello di nuovi documenti, nel regime anteriore alla riforma del 2012, richiede la verifica congiunta dell'indispensabilità del documento e della non imputabilità della precedente mancata produzione.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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