Sentenza n. 1734/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. 013 del 13.9.2024 notificata ai ricorrenti in data 17.9.2024, avente ad oggetto il fabbricato sito in Marano di Napoli (NA) alla via Romano n. 44 cosi come rappresentato dalla documentazione catastale allegata in atti. - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie realizzate su un fabbricato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di sei opere: ampliamento di un balcone, realizzazione di una veranda in alluminio e vetro, installazione di un manufatto metallico per contenere bombole GPL, realizzazione di una volumetria aggettante sul lato posteriore, una tettoia in pannellatura coibentante e l'apertura di un vano finestra. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, in relazione agli artt. 7 ss. l. 241/1990 e alla normativa regionale. Con il secondo motivo hanno denunciato contraddittorietà degli atti e erronea applicazione del d.P.R. 380/2001, sostenendo, sulla base di una perizia giurata, che le planimetrie catastali non corrispondessero allo stato dei luoghi per un errore materiale del tecnico. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 10, 22 e 31 del d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, difetto del presupposto e sproporzione. In particolare, hanno sostenuto che la veranda fosse un volume tecnico destinato a ospitare una caldaia e che il manufatto per le bombole GPL fosse un mobiletto semovente non qualificabile come opera edilizia. Il Comune ha difeso la legittimità dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al manufatto metallico destinato a contenere le bombole del gas, annullando l'ordinanza in tale parte. Il manufatto, alto 80 cm e largo 50 cm, realizzato in lamiera e destinato al deposito delle bombole, è stato qualificato come elemento d'arredo soggetto a edilizia libera o, comunque, come volume tecnico, poiché privo dei connotati di un volume urbanistico per dimensioni, funzione e materiale. È stato respinto il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e la partecipazione del privato non sarebbe idonea a incidere sull'esito. Sono state respinte anche le censure relative alla prova della legittimità delle opere: il Comune non aveva rinvenuto i titoli edilizi, le opere non risultavano dalle planimetrie catastali del 2013 e i ricorrenti non avevano fornito prova della conformità dell'esistente allo stato legittimo. La perizia di parte, fondata su immagini aeree di scarsa risoluzione, non dimostrava errori catastali riguardanti le opere contestate. Il TAR ha inoltre valorizzato le dichiarazioni rese da uno dei ricorrenti ai tecnici comunali circa la realizzazione della maggior parte delle opere. La veranda non è stata qualificata come volume tecnico: pur essendo di dimensioni ridotte, era realizzata a tutta altezza sul terrazzo e non era dimostrato che fosse priva di autonomia funzionale o destinata esclusivamente a contenere una caldaia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di ripristino impugnata; il TAR ne ha confermato l'applicazione per le opere abusive diverse dal manufatto per le bombole.
artt. 7 ss. l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione di opere abusive, avente natura vincolata.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta in ragione della natura vincolata del potere repressivo edilizio.
artt. 3, 10, 22 e 31 d.P.R. 380/2001
Richiamati dai ricorrenti per contestare la qualificazione e la sanzionabilità delle opere; il TAR ha ritenuto legittimo il ripristino per le opere prive di prova della conformità allo stato legittimo, salvo il manufatto per le bombole.
art. 9 ss. l.r. Campania 7/2019
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle garanzie partecipative; la relativa censura è stata respinta.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione o ripristino di opere edilizie abusive, in quanto espressione di un potere vincolato e doveroso, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non può influire sull'esito dell'intervento repressivo.
- L'onere di provare la legittimità dell'opera edilizia, anche quanto all'epoca di realizzazione, grava sul privato interessato; in mancanza di titolo edilizio o di prova della conformità allo stato legittimo, l'amministrazione può esercitare il potere repressivo senza dover ricostruire integralmente lo stato legittimo mediante un confronto con titoli non rinvenuti.
- La sola difformità tra stato dei luoghi e planimetrie catastali, accompagnata da una perizia basata su immagini aeree non idonee a distinguere le opere contestate, non dimostra l'errore materiale catastale né la legittimità urbanistico-edilizia delle opere.
- Un manufatto di ridotte dimensioni, realizzato in lamiera e destinato esclusivamente al contenimento di bombole per gas, può essere qualificato come elemento d'arredo soggetto a edilizia libera o, comunque, come volume tecnico, se privo di autonoma utilizzazione e di incidenza apprezzabile sul carico urbanistico e sull'impatto visivo.
- La qualificazione di una veranda come volume tecnico richiede la prova che essa sia destinata esclusivamente a ospitare impianti necessari, non collocabili all'interno dell'edificio e privi di autonoma utilizzazione funzionale; la realizzazione a tutta altezza e l'idoneità dello spazio a usi ulteriori escludono tale qualificazione in assenza di prova contraria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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