Cassazione Civile, Ordinanza n. 17790/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un rinvio disposto dalla Corte di cassazione affinché il giudice di merito provvedesse alla liquidazione delle spese di lite non liquidate nella precedente sentenza cassata. La commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha liquidato complessivamente le spese dell'intero giudizio, indicandole in modo forfettario per "i due gradi di appello" e per il giudizio di cassazione, e ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario. La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: a) violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle parametriche, dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR aveva liquidato le spese in modo unico e onnicomprensivo, senza distinguere per gradi e fasi, con conseguente impossibilità di controllo sui criteri adottati; b) omessa liquidazione delle spese per le singole fasi dei vari gradi di giudizio (fase decisionale, fasi di studio e istruttorie indicate nel ricorso, nonché fase di studio e decisoria del giudizio di cassazione). La Corte premette inoltre che il ricorso era correttamente proposto dalla parte e non dal difensore distrattario, perché il difensore può impugnare solo se la pronuncia riguarda la distrazione, non quando si contesti soltanto l'adeguatezza della liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i profili di censura. Ha affermato che, in tema di spese giudiziali, il giudice deve procedere a una liquidazione distinta di spese e onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente il controllo dei criteri di calcolo e delle eventuali riduzioni rispetto alle note spese. Ha quindi ravvisato l'erroneità della liquidazione forfettaria e onnicomprensiva operata dal giudice di rinvio, nonché l'omissione della liquidazione per le singole fasi processuali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese e regolare anche quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 2 aprile 2014, n. 55
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, nel senso che la liquidazione deve essere articolata secondo i criteri normativi e tabellari applicabili alle singole fasi e ai singoli gradi
d.m. 27 marzo 2018, n. 37
indicato come modifica del d.m. n. 55/2014, rilevante ai fini della liquidazione delle spese
tabelle 1 e 2 dei parametri forensi
richiamate per affermare la necessità di una liquidazione conforme ai parametri distinti per attività e fasi
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulle spese nel processo tributario, da applicare secondo criteri trasparenti e controllabili
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento di liquidazione delle spese
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'esigenza di adeguata motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale sulla deducibilità della violazione di legge
art. 15 d.lgs. 546/1992
la Corte lo considera nel quadro della disciplina della ripetizione e liquidazione delle spese nel processo tributario
Massime di principio
- In tema di spese giudiziali, la liquidazione deve essere distinta per ciascun grado di giudizio e, ove rilevante, per le singole fasi processuali, così da consentire alle parti il controllo dei criteri adottati e delle eventuali riduzioni rispetto alle richieste formulate.
- Una liquidazione forfettaria e onnicomprensiva delle spese per più gradi di giudizio, senza indicazione delle fasi considerate, non è conforme ai criteri di liquidazione delle spese e integra vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nel giudizio di impugnazione, la legittimazione del difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese sussiste solo se la pronuncia impugnata abbia deciso sull'istanza di distrazione o se il gravame investa direttamente tale statuizione; se si contesta soltanto l'ammontare liquidato, l'impugnazione spetta alla parte rappresentata.
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