Sentenza n. 123/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: A) del Decreto del Dirigente Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA) Settore 7 della Regione Calabria n. 6864 del 02/07/2021, notificato a mezzo pec in data 05/07/2021, di rettifica del DDG n. 3068 del 09/04/2015 per la parte inerente la domanda di aiuto 94750675384 presentata dalla società Cooperativa San Girolamo, con “revoca totale del contributo concesso e recupero delle somme erogate” pari ad “€ 346.009,46 eventualmente maggiorata degli interessi legali, dovuta quale contributo indebitamente percepito” e con contestuale autorizzazione all'Organismo Pagatore “in caso di mancata restituzione delle somme, all'inserimento della ditta San Girolamo Società Cooperativa nell'elenco dei soggetti inaffidabili con l'impossibilità da parte della stessa alla presentazione di nuove domande di aiuto fino alla restituzione degli indebiti percepiti”; B) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, siccome lesivo dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di rettifica del precedente provvedimento di concessione, revoca totale del contributo agricolo e recupero delle somme erogate
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale che aveva disposto la revoca totale del contributo concesso, pari a euro 692.018,90, e il recupero di euro 346.009,46, oltre eventuali interessi, nonché l’inserimento nell’elenco dei soggetti inaffidabili in caso di mancata restituzione. Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione insufficiente e contraddittoria, difetto assoluto dei presupposti, errore nei presupposti, vizio di istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, il progetto avrebbe conservato i requisiti di punteggio richiesti dal bando: il punteggio corretto sarebbe stato pari a 48,73, anziché 46,73, in quanto non avrebbe dovuto essere decurtato il punteggio relativo alle ULA incrementali. La società sosteneva che, considerando il 2012 quale anno iniziale dell’investimento e il 2017 quale anno finale, l’incremento occupazionale sarebbe risultato sufficiente a mantenere l’ammissibilità del finanziamento. In una memoria depositata il 10 ottobre 2025 ha inoltre dedotto che la rendicontazione e l’erogazione del contributo avrebbero presupposto l’esito positivo dei controlli amministrativi e che la perdita ab origine dei requisiti sarebbe stata arbitraria.
La decisione
Il TAR ha anzitutto accolto l’eccezione regionale di tardività della memoria depositata il 10 ottobre 2025, ritenendola prodotta oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Ha quindi rigettato il ricorso nel merito. Nel procedimento di revoca, anche a seguito delle controdeduzioni della società, l’amministrazione aveva svolto una verifica straordinaria sull’indicatore relativo al numero di ULA incrementali del progetto. La società si era autoassegnata due punti, corrispondenti a un incremento dichiarato di 15 ULA; la verifica relativa al periodo 2012-2017 aveva invece accertato un decremento occupazionale pari a -1,22 ULA. Tale esito aveva determinato la perdita del requisito di punteggio necessario per la finanziabilità del progetto. Il TAR ha rilevato che la conclusione della verifica non era stata impugnata né specificamente criticata quanto alla metodologia utilizzata. Ne ha desunto che l’istruttoria era stata adeguata, poiché l’amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni e le aveva superate mediante la verifica straordinaria. L’assenza del requisito dichiarato in sede di VAL rendeva vincolata la revoca del contributo. È stata inoltre esclusa la sussistenza del difetto di motivazione, poiché il decreto risultava motivato per relationem mediante il riferimento all’interlocuzione procedimentale e agli accertamenti svolti. Le ulteriori deduzioni contenute nella memoria tardiva sono state ritenute comunque inammissibili, trattandosi di argomentazioni nuove, non riconducibili alle censure del ricorso introduttivo e non formalizzate mediante motivi aggiunti. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto insussistente il difetto di motivazione, poiché il provvedimento di revoca era motivato per relationem attraverso il richiamo all’interlocuzione procedimentale e alla verifica straordinaria svolta.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata oltre i termini processuali è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile; le nuove deduzioni in essa contenute non sono state esaminate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria; non costituisce oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- In un procedimento di revoca di un contributo pubblico, quando una verifica amministrativa successiva accerta in modo specifico la perdita di un requisito di ammissibilità o del punteggio minimo previsto dal bando, e tale accertamento non viene specificamente contestato quanto ai suoi presupposti e alla metodologia, la revoca può assumere carattere vincolato.
- L’istruttoria del procedimento di revoca è adeguata quando l’amministrazione esamina le controdeduzioni del beneficiario e le supera mediante una verifica straordinaria puntualmente riferita all’indicatore contestato.
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è sufficiente quando il provvedimento richiama un’interlocuzione procedimentale e gli accertamenti svolti, consentendo di individuare le ragioni concrete della revoca.
- Le argomentazioni nuove introdotte con una memoria tardiva non possono essere esaminate; in ogni caso, censure nuove rispetto al ricorso introduttivo devono essere proposte mediante motivi aggiunti, non mediante una semplice memoria difensiva.
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