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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08102/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (mancata effettiva conoscenza nonostante la procedura si fosse perfezionata per compiuta giacenza), lamentando violazione delle norme processuali a pena di nullità (artt. 419 e 178 lett. c) c.p.p.) e un vizio di motivazione del Tribunale che, secondo il ricorrente, avrebbe accertato soltanto la regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio e dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., senza esprimersi sulla mancata conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza. Si sosteneva inoltre che la notifica non poteva ritenersi perfezionata presso lo studio dell'allora difensore d'ufficio, visto che quest'ultimo avrebbe ricevuto l'atto solo personalmente in data 5 gennaio 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la validità delle decisioni di merito. Il Collegio ha ritenuto che la notifica per compiuta giacenza, sebbene non equivalga automaticamente a prova di effettiva conoscenza, può essere valutata unitamente ad altri elementi fattuali (elezione di domicilio, notifica dell'avviso ex art. 415-bis presso lo stesso domicilio, notifica del decreto che dispone il giudizio, nomina di un difensore di fiducia, atti compiuti dall'imputato) per desumere la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione alla stessa. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'imputato che allega la mancata conoscenza dell'atto deve specificare le ragioni che dimostrino che l'assenza di effettiva conoscenza sia dovuta a cause non imputabili alla sua negligenza. Nel caso concreto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto presenti elementi convergenti idonei a ritenere che Caporaso fosse a conoscenza del procedimento o si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza dell'avviso; pertanto l'eccezione di nullità è stata rigettata e le condanne confermate.

Norme richiamate

  • art. 419 c.p.p.

    Richiamato come norma rilevante per le forme di impugnazione e per la regolarità del procedimento; il giudice ha valutato la correttezza formale e sostanziale delle notifiche in relazione alle prescrizioni processuali

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Rilevante per gli adempimenti di notificazione e per la valutazione delle nullità a pena; impiegato nel quadro delle censure sollevate dal ricorrente

  • art. 415-bis c.p.p.

    Notifica dell'avviso di conclusione indagini: nel caso concreto la regolare ricezione di tale avviso presso lo stesso domicilio è stata considerata elemento probante ai fini della conoscenza complessiva del procedimento

  • art. 420-bis c.p.p.

    «1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»

    La Corte ha applicato la previsione secondo cui è possibile procedere in assenza se risulta con certezza che l'imputato ha conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto; ha ritenuto legittimo che il Tribunale abbia valutato la notifica per compiuta giacenza unitamente ad altri elementi (domicilio eletto, notifica 415-bis, nomina difensore) per desumere tale conoscenza

  • art. 8 legge 890/1982

    Regola la notificazione per posta e la procedura della cosiddetta 'compiuta giacenza'; la Corte ha ritenuto che la procedura, se correttamente seguita e integrata da elementi fattuali che indicano conoscenza, non è in via assoluta inidonea a provare la conoscenza dell'atto

  • art. 169, comma 1 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nella discussione su notifiche presso difensori e casi analoghi; nel caso specifico la Corte distingue ipotesi in cui la compiuta giacenza sia idonea o meno a dimostrare la conoscenza effettiva

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e altre pronunce della Cassazione e della giurisprudenza civile e costituzionale)

    La Corte ha richiamato orientamenti (Sez. U. Innaro; pronunce recenti su compiuta giacenza e onere di allegazione come Singh; pronunce civili Sez. U. n.10012/2021; Corte Cost. nn.346/1998 e 3/2010) per affermare che: il giudice deve valutare sostanzialmente la conoscenza del procedimento; la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata (C.A.D.) è un elemento rilevante; l'imputato ha l'onere di allegare le ragioni che dimostrino la mancata effettiva conoscenza per cause non imputabili alla sua negligenza

Massime di principio

  • La notifica a mezzo posta perfezionatasi per compiuta giacenza non è automaticamente invalida: può concorrere, unitamente ad altri elementi, a provare la conoscenza dell'atto o la volontaria sottrazione alla conoscenza
  • Il giudice deve operare una valutazione sostanziale (non meramente formale) sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, tenendo conto delle modalità di notificazione, degli atti compiuti dall'imputato (es. nomina del difensore di fiducia), dell'elezione di domicilio e di ogni altra circostanza rilevante
  • L'imputato che invoca la mancata conoscenza di un atto formalmente notificato ha l'onere di allegare circostanze concrete e non generiche che dimostrino che la mancata conoscenza è dovuta a cause non ascrivibili alla sua negligenza (es. ricovero, trasferimento non comunicato, impossibilità oggettiva di ritirare il plico)
  • La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) costituisce elemento probatorio importante per accertare la sorte della raccomandata informativa; la mancata produzione non esclude automaticamente la validità della notifica, ma indebolisce la prova della ricezione
  • In situazioni analoghe, per contestare efficacemente una notifica per compiuta giacenza è utile documentare immediatamente e con prove oggettive le ragioni dell'assenza di conoscenza effettiva (documenti clinici, certificazioni di trasferimento, testimoni, comunicazioni comprovanti impossibilità di ritiro)
  • Nel valutare eventuali impugnazioni, i giudici di merito e di legittimità possono combinare elementi formali e sostanziali: la presenza di più notifiche regolari presso lo stesso domicilio e atti successivi da parte dell'imputato (es. nomina difensore) rafforza l'argomento della conoscenza effettiva

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